Il cittadino
straniero che vuole
esercitare in Italia un'attività non occasionale
di lavoro autonomo, industriale, professionale,
artigianale o commerciale, ovvero intenda
costituire una società di capitali o di persone o
accedere a cariche societarie deve possedere i
requisiti morali e professionali richiesti dalla
legge ai cittadini italiani per l'esercizio delle
singole attività, compresi i requisiti per
l'iscrizione ad albi o registri, ove necessari .
Inoltre il cittadino straniero deve essere
in possesso di altri 4 requisiti.
1) Il cittadino
straniero deve:
richiedere, anche tramite
proprio procuratore, alla competente autorità
amministrativa che si occupa di rilasciare le
relative licenze, autorizzazioni o tenuta alla
verifica dei requisiti occorrenti per l’attività che
necessita di una iscrizione abilitante in albo o
registro, una dichiarazione che non sussistono
motivi che impediscono il rilascio del titolo
abilitativo o autorizzatorio.
N.B. La dichiarazione deve
avere data non anteriore a tre mesi dalla richiesta
Per esercitare una professione
è necessario il riconoscimento del titolo
professionale quando questo è stato conseguito in un
Paese non appartenente all’Unione Europea. Per
quanto concerne una professione sanitaria,
anche a carattere occasionale, è richiesto il
preventivo riconoscimento da parte del Ministero
della Sanità;. Per quanto concerne le
professioni sottoposte alla vigilanza del Ministero
della Giustizia (attuario, avvocato,
commercialista, biologo, chimico, agronomo e
forestale, geologo, ingegnere, agente di cambio,
psicologo, assistente sociale, consulente del
lavoro, agrotecnico, geometra, perito agrario,
perito industriale, giornalista), il
procedimento di riconoscimento del titolo avviene
presso la direzione generale degli Affari Civili –
Ufficio VII – Reparto Internazionale, in base ai
criteri di cui alle direttive 89/48 e 92/51/CEE che
già disciplinano la materia per i cittadini
comunitari.
2) Il
cittadino straniero deve:
richiedere
un’attestazione dei parametri riguardanti la
disponibilità delle risorse occorrenti per
l’esercizio dell’attività che si vuole
intraprendere.
2a) Se l’attività che si intende
svolgere ha il carattere di attività imprenditoriale
e, pertanto è iscrivibile nel Registro delle imprese
di cui all’art. 2188 del Codice civile, tale
attestazione viene in tutti i casi rilasciata dalla
Camera di Commercio competente per territorio
(questo in ragione delle funzioni attribuite alle
Camere di Commercio in tema di sviluppo economico
locale e di regolazione del mercato).
I criteri che le Camere di
Commercio seguono per la definizione dei parametri
si basano, di volta in volta e a seconda della
natura delle varie attività, sulle considerazione di
tutti o parte dei seguenti elementi di costo
connessi all’avvio e all’esercizio di una specifica
attività:
a) eventuali immobili (contratto
di acquisto o locazione e/o risorse necessarie)
b) macchinari ed impianti
c) attrezzature
d) costi legati ad adempimenti
amministrativi e pagamento imposte
e) spese di avviamento
f) altre spese (contratti di
forniture, scorte, ecc…)
2.1.) Tale
attestazione è resa altresì dai competenti ordini
professionali, per le attività soggette ad
iscrizione negli ordini stessi.
N.B. Quando
si intende svolgere un'attività autonoma che non
trova corrispondente iscrizione nel registro delle
imprese e che è svincolata da licenza e
autorizzazione, da denuncia di inizio attività, o
dall’iscrizione ad un albo, registro od elenco
abilitante (es. attività di consulenza, anche
con contratto di collaborazione a progetto), e per
la quale pertanto non è individuabile
l'Amministrazione competente a rilasciare la
dichiarazione che non sussista motivo ostativo
all'esercizio dell'attività e l'attestazione delle
risorse occorrenti per lo svolgimento dell'attività,
il cittadino straniero deve essere in possesso
di:
a) un idoneo contratto
corredato, nel caso sia sottoscritto da un’impresa
italiana, con certificato di iscrizione nel registro
delle imprese e, nel caso di committente estero, con
attestazione analoga vidimata dalla Rappresentanza
diplomatico-consolare italiana competente;
b) copia di una formale
dichiarazione di responsabilità, preventivamente
rilasciata o inviata dal committente italiano o dal
suo legale rappresentante alla competente Direzione
Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del
Lavoro, nella quale si indichi che in virtù del
contratto stipulato non verrà instaurato alcun
rapporto di lavoro subordinato;
c) una dichiarazione del
committente, con cui si assicuri per il
lavoratore autonomo un compenso di importo superiore
al livello minimo previsto dalla legge per
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria;
d) copia dell’ultimo bilancio
depositato presso il registro delle imprese, nel
caso di società di capitali, o dell’ultima
dichiarazione dei redditi, nel caso di società di
persone o di impresa individuale o di committente
non imprenditoriale, da cui risulti che l’entità dei
proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire
il compenso di cui al punto c).
2.2)- Nei casi
di lavoro autonomo da svolgere in qualità di
socio e/o amministratore in società e cooperative
già in attività da almeno 3 anni, non è
richiesta alcuna attestazione circa i parametri
finanziari di riferimento. In tali casi, in luogo
dell’attestazione stessa, lo straniero socio
prestatore d’opera o soggetto che rivesta cariche
sociali deve essere in possesso di:
a) certificato di iscrizione
della società nel registro delle imprese;
b) copia di una formale
dichiarazione di responsabilità, preventivamente
rilasciata o inviata dal committente o dal suo
legale rappresentante alla competente Direzione
Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del
Lavoro, nella quale si indichi che in virtù del
contratto stipulato non verrà instaurato alcun
rapporto di lavoro subordinato;
c) una dichiarazione del
rappresentante legale della società che assicuri per
il socio prestatore d’opera o per il soggetto che
riveste cariche sociali, un compenso di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria;
d) copia dell’ultima
dichiarazione dei redditi, nel caso di società di
persone, da cui risulti che l’entità dei proventi
derivanti dall’attività sociale è sufficiente a
garantire il compenso di cui al punto c).
3) Il
cittadino straniero deve:
possedere una idonea
sistemazione alloggiativa dimostrabile mediante
l’esibizione di un contratto di acquisto o locazione
di un immobile, ovvero a mezzo di una dichiarazione
resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge
4.1.1968, n. 15, da un cittadino italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia, che
attesti di aver messo a disposizione del richiedente
un alloggio idoneo.
4) Il
cittadino straniero deve:
possedere un reddito annuo
proveniente da fonti lecite di importo superiore al
livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi
del decreto ministeriale 8 ottobre 1986.
Tale requisito si considera
soddisfatto anche in presenza di una corrispondente
garanzia da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia ovvero in presenza di dichiarazione:
- del committente con cui si
assicuri per il lavoratore autonomo un compenso
superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria.
- una dichiarazione del
rappresentante legale della società che assicuri per
il socio prestatore d’opera o per il soggetto che
riveste cariche sociali un compenso di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria.
Una volta in possesso dei 4
requisiti sopra elencati il cittadino dovrà seguire
la procedura per l'ingresso.
La procedura per l'ingresso ha 3 passaggi.
1) Il cittadino
straniero deve:
richiedere alla Questura
territorialmente competente, anche tramite il
proprio procuratore, il nulla osta provvisorio
per l’ingresso, presentando la seguente
documentazione:
a) copia della domanda presentata
per l’ottenimento del rilascio della dichiarazione
che non sussistano motivi che impediscano il
rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio;
b) la documentazione prodotta per
il rilascio della predetta dichiarazione;
c) la dichiarazione dell’organo
competente in data non anteriore a tre mesi;
d) l’attestazione della Camera di
commercio, territorialmente competente, o di altro
organo competente, dei parametri di riferimento.
N.B. Il nulla osta deve essere
rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della
dichiarazione.
2) Il cittadino
straniero deve:
richiedere alla Rappresentanza
diplomatica italiana nel Paese di appartenenza il
visto di ingresso presentando:
a) la dichiarazione completa di
nulla osta;
b) l’attestazione della Camera di
commercio o dell’organo competente;
c) disponibilità di alloggio
idoneo, come indicato nei requisiti (v. nr.2);
d) sussistenza di un reddito
sufficiente, come indicato nei requisiti (v. nr.3);
3) Il cittadino
straniero deve:
richiedere, entro otto
giorni dall’ingresso in Italia, alla Questura
competente per territorio, il permesso di
soggiorno per lavoro autonomo.
Il cittadino Neocomunitario non dovrà
chiedere nessun nulla osta dalla Questura, né il
visto dalla Rappresentanza Italiana nel proprio
paese, deve solamente presentarsi in Questura con la
documentazione del punto 1) chiedendo
contestualmente la carta di soggiorno. I
neocomunitari non devono passare tramite le quote
per poter lavorare in modo autonomo.