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LAVORO SUBORDINATO
(a tempo indeterminato,
determinato)
Il datore di
lavoro può essere italiano o straniero
(ovviamente regolarmente soggiornante).
La procedura ha 4 passaggi.
1) Il datore di lavoro deve:
innanzitutto presentare
un'apposita richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro (bisogna usare
l'apposita modulistica). La richiesta deve
essere effettuatata presso lo Sportello Unico
per l'immigrazione competente per il
territorio in cui si svolgerà l'attività
lavorativa, o dove ha sede il datore di lavoro
oppure dove ha sede legale l'azienda che fa la
richiesta nominativa.
Dopo aver verificato le
condizioni lavorative offerte allo straniero dal
datore di lavoro e dietro presentazione della
documentazione richiesta lo Sportello Unico
per l'immigrazione rilascia l'autorizzazione
al lavoro nell'ambito della quota prevista
dal decreto sui flussi. Le condizioni
lavorative non possono mai essere inferiori a
quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili, e il rapporto
di lavoro non deve avere un orario inferiore a
20 ore settimanali.
La richiesta di
autorizzazione al lavoro deve contenere:
a) le complete generalità del
titolare o legale rappresentante dell’impresa,
la sua denominazione e sede (se si tratta di
lavoro a domicilio le complete generalità del
datore di lavoro committente);
b) le complete generalità del
lavoratore straniero;
c) l’impegno di assicurare al
lavoratore straniero il trattamento retributivo
ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria o quelli comunque applicabili;
d) l'impegno da parte del
datore di lavoro a garantire un alloggio idoneo,
e l'impegno alle spese del viaggio di ritorno
del lavoratore nel Paese di provenienza;
e) l'impegno a comunicare
ogni variazione del rapporto di lavoro.
Alla richiesta devono essere
allegati:
a) autocertificazione
dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di
commercio, industria ed artigianato, per le
attività per le quali tale iscrizione e'
richiesta ;
b) autocertificazione della
posizione previdenziale e fiscale atta a
comprovare, secondo la tipologia di azienda, la
capacità occupazionale e reddituale del datore
di lavoro;
c) la proposta di stipula di
un contratto di soggiorno a tempo indeterminato,
determinato o stagionale, con orario a tempo
pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20
ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico,
una retribuzione mensile non inferiore al minimo
previsto per l'assegno sociale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 6,della legge 8 agosto
1995, n. 335,
Lo Sportello Unico per
l'immigrazione deve rilasciare l'autorizzazione
al lavoro entro 20 giorni dal ricevimento della
domanda.
2) Il datore di lavoro
deve:
recarsi allo Sportello Unico
per l'immigrazione per ottenere il nullaosta al
lavoro, con una espressa richiesta ha la
possibilità anche di permettere allo Sportello
Unico di trasmettere la documentazione compreso
il codice fiscale alle autorità consolari.
Informare il lavoratore che è
stato ottenuto il nulla osta e quindi questo si
può recare nella Rappresentanza italiana per
chiedere il visto , nel caso la trasmissione del
nullaosta è stata richiesta tramite lo Sportello
Unico sarà la rappresentanza consolare a
contattare il lavoratore straniero.
Il nulla osta può essere
rifiutato nel caso in cui il datore di lavoro
risulti denunciato per uno dei reati relativi
all'immigrazione clandestina o per uno dei reati
previsti dall'art. 380 e 381 del c.p.p.
3) Il datore di lavoro
deve:
presentarsi, con il nullaosta
inviatogli dal datore di lavoro o dopo essere
stato contattato, alla Rappresentanza
diplomatica italiana nel Paese di appartenenza,
ai fini del rilascio del del codice fiscale e
visto di ingresso per lavoro subordinato.
L'autorizzazione al lavoro subordinato deve
essere utilizzata entro e non oltre sei mesi
dalla data del rilascio.
La Rappresentanza
diplomatica italiana deve rilasciare il visto di
ingresso entro 30 giorni dalla presentazione
della domanda.
4) Il lavoratore straniero
deve:
recarsi allo Sportello Unico
competente, entro otto giorni lavorativi
dall'ingresso in Italia, dove firmerà il
contratto di soggiorno portando la
documentazione riguardante l'idoneità
dell'alloggio e il passaporto munito di visto.
In seguito sarà contattato dallo Sportello Unico
per il rilascio del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato per la durata prevista
dal visto di ingresso.
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LAVORO STAGIONALE
Procedura
Per il lavoro stagionale bisogna
seguire la stessa procedura prevista
per il lavoro subordinato.
Ci
sono tuttavia 3 differenze.
1) Lo
Sportello Unico, trascorsi 10 giorni
ma non oltre 20 giorni dalla
presentazione della richiesta,
rilascerà il nulla osta dopo aver
sentito il Questore, nel rispetto
delle quote specifiche stabilite dal
decreto flussi. Secondo quanto
stabilito dall'art. 38-bis del
Regolamento di Attuazione,dopo
il secondo permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, il datore di
lavoro può richiedere allo Sportello
Unico per l'immigrazione, in favore
del lavoratore straniero, anche il
rilascio di un nullaosta al lavoro
stagionale pluriennale.
2) Il
lavoratore straniero che in
precedenza ha già svolto un lavoro
stagionale rispettando le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno
(uscita alla scadenza del permesso
dal territorio nazionale), ha
un diritto di precedenza per il
rientro in Italia per l’anno
successivo presso lo stesso datore
di lavoro o nell'ambito delle
medesime richieste nominative,
nonché nelle richieste senza
indicazione nominativa, rispetto ai
lavoratori stranieri che si trovano
nelle stesse condizioni.
3) Dal
secondo permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, il lavoratore
straniero potrà, inoltre, sempre
nell'ambito delle disponibilità
fissate con il decreto flussi,
convertire il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato a
tempo determinato o indeterminato..
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