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CHI SIAMO
 
La Cooperativa Sociale Solidea nasce nel febbraio 2000 dalla volontà di alcuni ragazzi che avevano condiviso momenti di volontariato insieme presso varie strutture

 

  (continua...)

PROGETTO INFORMAZIONE

ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE ALL'ESTERO

(chiamata lavorativa di un lavoratore straniero che si trova all’estero)

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (il Decreto Flussi), sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento prgrammatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano per lavoro subordinato, anche per esigenze di tipo stagionale, e lavoro autonomo. Qualora se ne ravvisil'opportunità, ulteriori decreti flussi possono essere emanati durante l'anno.

Per buona parte dei nuovi ingressi, dunque, il rilascio del permesso seguirà le regole della chiamata lavorativa di un lavoratore all’estero.

Questa è la procedura :

  1. LAVORO SUBORDINATO
  2. LAVORO STAGIONALE

     

LAVORO SUBORDINATO

(a tempo indeterminato, determinato) 

 

Il datore di lavoro  può essere italiano o straniero (ovviamente regolarmente soggiornante).

 

La procedura ha 4 passaggi.

1) Il datore di lavoro deve:

innanzitutto presentare un'apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro (bisogna usare l'apposita modulistica). La richiesta deve essere effettuatata presso lo Sportello Unico per l'immigrazione competente per il territorio in cui si svolgerà l'attività lavorativa, o dove ha sede il datore di lavoro oppure dove ha sede legale l'azienda che fa la richiesta nominativa.

Dopo aver verificato le condizioni lavorative offerte allo straniero dal datore di lavoro e dietro presentazione della documentazione richiesta lo Sportello Unico per l'immigrazione rilascia l'autorizzazione al lavoro nell'ambito della quota prevista dal decreto sui flussi. Le condizioni lavorative non possono mai essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, e il rapporto di lavoro non deve avere un orario inferiore a 20 ore settimanali.

La richiesta di autorizzazione al lavoro deve contenere:

a) le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la sua denominazione e sede (se si tratta di lavoro a domicilio le complete generalità del datore di lavoro committente);

b) le complete generalità del lavoratore straniero;

c) l’impegno di assicurare al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o quelli comunque applicabili;

d) l'impegno da parte del datore di lavoro a garantire un alloggio idoneo, e l'impegno alle spese del viaggio di ritorno del lavoratore nel Paese di provenienza;

e) l'impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.

Alla richiesta devono essere allegati:

a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attività per le quali tale iscrizione e' richiesta ;

b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,della legge 8 agosto 1995, n. 335,

Lo Sportello Unico per l'immigrazione deve rilasciare l'autorizzazione al lavoro entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.

 

2) Il datore di lavoro deve:

recarsi allo Sportello Unico per l'immigrazione per ottenere il nullaosta al lavoro, con una espressa richiesta ha la possibilità anche di permettere allo Sportello Unico di trasmettere la documentazione compreso il codice fiscale alle autorità consolari.

Informare il lavoratore che è stato ottenuto il nulla osta e quindi questo si può recare nella Rappresentanza italiana per chiedere il visto , nel caso la trasmissione del nullaosta è stata richiesta tramite lo Sportello Unico sarà la rappresentanza consolare a contattare il lavoratore straniero.

Il nulla osta può essere rifiutato nel caso in cui il datore di lavoro risulti denunciato per uno dei reati relativi all'immigrazione clandestina o per uno dei reati previsti dall'art. 380 e 381 del c.p.p.

 

3) Il datore di lavoro deve:

presentarsi, con il nullaosta inviatogli dal datore di lavoro o dopo essere stato contattato, alla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza, ai fini del rilascio del del codice fiscale e visto di ingresso per lavoro subordinato. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

La Rappresentanza diplomatica italiana deve rilasciare il visto di ingresso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

4) Il lavoratore straniero deve:

recarsi allo Sportello Unico competente, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, dove firmerà il contratto di soggiorno portando la documentazione riguardante l'idoneità dell'alloggio e il passaporto munito di visto. In seguito sarà contattato dallo Sportello Unico per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per la durata prevista dal visto di ingresso.

 

 

 

LAVORO STAGIONALE

Procedura

 

Per il lavoro stagionale bisogna seguire la stessa procedura prevista per il lavoro subordinato.

Ci sono tuttavia 3 differenze.

1)  Lo Sportello Unico, trascorsi 10 giorni ma non oltre 20 giorni dalla presentazione della richiesta, rilascerà il nulla osta dopo aver sentito il Questore, nel rispetto delle quote specifiche stabilite dal decreto flussi. Secondo quanto stabilito dall'art. 38-bis del Regolamento di Attuazione,dopo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il datore di lavoro può richiedere allo Sportello Unico per l'immigrazione, in favore del lavoratore straniero, anche il rilascio di un nullaosta al lavoro stagionale pluriennale.

2) Il lavoratore straniero che in precedenza ha già svolto un lavoro stagionale rispettando le condizioni indicate nel permesso di soggiorno (uscita alla scadenza del permesso dal territorio nazionale), ha un diritto di precedenza per il rientro in Italia per l’anno successivo presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste nominative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che si trovano nelle stesse condizioni.

3) Dal secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il lavoratore straniero potrà, inoltre, sempre nell'ambito delle disponibilità fissate con il decreto flussi, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato..

 

 

 
 

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