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Immigrazione
- D. LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, e successive modificazioni introdotte da
o Decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, Disposizioni
correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6
marzo 1998, n 40 (indicato con D. LGS. 380/1998);
o Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni
correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6
marzo 1998, n. 40 (indicato con D. LGS. 113/1999);
o Legge 7 Giugno 2002, n. 106, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51,
concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto
all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti
da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera (indicato
con L. 106/2002);
o Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo (indicata con L.
189/2002);
o Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il
DPR 30 maggio 2002 n. 115 (indicato con DPR 115/2002);
o Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003, indicata con L. 289/2002);
o Legge 14 Febbraio 2003, n. 34, Ratifica ed esecuzione
della Convenzione internazionale per la repressione degli
attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New
York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno (indicata con L. 34/2003);
o Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della
direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni
dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo
di Schengen del 14 giugno 1985 (indicato con D. LGS.
87/2003);
o Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241,
recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(indicata con L. 271/2004)
- L. 488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre
1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
- L. 388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre
2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
- L. 189/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 30 luglio
2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo
- L. 222/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 9 Ottobre
2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni
urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare
di extracomunitari
- D. LGS. 85/2003: Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85,
Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito
comunitario
- D. LGS. 215/2003: Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n.
215, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva
2000/43/CE per la parita’ di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e
successive modificazioni introdotte da
o Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di
errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n.
215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parità di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica, nonche' in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro (indicato con D. LGS. 256/2004)
- D. LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30, e successive modificazioni introdotte
da
o Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni
correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, in materia di occupazione e mercato del lavoro
(indicato con D. LGS. 251/2004)
- L. 271/2004 (ulteriori disposizioni): Legge 12 Novembre
2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante
disposizioni urgenti in materia di immigrazione
- DPR 394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31
Agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte
da
o Decreto del Presidente della Repubblica 18 Ottobre 2004,
Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394,
in materia di immigrazione, (indicato con DPR 18/10/2004)
- DPR 54/2002: Decreto del Presidente della Repubblica 18
gennaio 2002, n. 54, Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di circolazione e
soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea. (Testo A)
- DPCM 535/1999: Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i
compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286
Asilo
- L. 39/1990 (artt. 1 - 1septies) Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416,
Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia’ presenti nel territorio dello Stato
- DPR 303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16
Settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure
per il riconoscimento dello status di rifugiato
Cittadinanza
- L. 91/1992: Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, Nuove norme
sulla cittadinanza
- DPR 572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12
ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge
5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla
cittadinanza
- DPR 362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18
Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei
procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana
D. LGS. 286/1998 *
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni
TESTO VIGENTE ALL’INIZIO DELLA PRESENTE LEGISLATURA
MODIFICHE APPORTATE DA
L. 106/2002 (grassetto italico);
D.P.R. 115/2002 (grassetto italico sottolineato);
L. 189/2002 (grassetto);
L. 289/2002 (grassetto sottolineato);
D. LGS. 87/2003 (grassetto sottolineato con tratteggio);
L. 34/2003 (grassetto italico con sottolineatura
punteggiata);
L. 271/2004 (grassetto italico con sottolineatura
tratteggiata)
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA
DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
1. Il presente testo unico, in attuazione dell’articolo 10,
secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia
diversamente disposto, ai cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti
di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo
45 della legge 6 marzo 1998, n.40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a
istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da
quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve
intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e
internazionali più favorevoli comunque vigenti nel
territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni del presente testo unico costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Per le materie di competenza delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo
stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di
seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell’emanazione, lo schema di regolamento di cui al
comma 6 é trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
Art.2
(Diritti e doveri dello straniero)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel
territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme di
diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore
e dai principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali
in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano
diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di
reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione
dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10
aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori
stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza
di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla
vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con
il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi,
nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei
provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e
l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente,
in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o
spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle
forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo
che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla
amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero
presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le
autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò
agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica
sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di
informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento
di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più
vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso
in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di
costui provvedimenti in materia di libertà personale, di
allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei
minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello
straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì
l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e
oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere
trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo
alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai
quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero
di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di
protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di
cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni
giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati
interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano é comunque
tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dalla
normativa vigente.
“Articolo 2-bis
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. E’ istituito il Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di
seguito denominato «Comitato»
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal vice
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è
composto dai ministri interessati ai temi trattati in
ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un
Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome.
3. Per l’istruttoria delle questioni di competenza del
Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il
Ministero dell’interno, composto dai rappresentanti dei
Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunità
e delle politiche comunitarie, dell’innovazione e le
tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri,
dell’interno, della giustizia, delle attività produttive,
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro
e delle politiche sociali, della difesa, dell’economia e
delle finanze, della salute, delle politiche agricole e
forestali, dei beni e delle attività culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro
per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in
relazione alle materie oggetto di esame, possono essere
invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata all’attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonchè degli enti e
delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro di cui all’articolo 3,
comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dell’interno e con il Ministro per le
politiche comunitarie, sono definite le modalità di
coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 3
(Politiche migratorie)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli
enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni il documento programmatico relativo alla
politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio
dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono
il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del
documento programmatico. Il documento programmatico è
emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro
dell’Interno presenta annualmente al Parlamento una
relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli
enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni, salva la necessita’ di un termine più breve,
il documento programmatico relativo alla politica
dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono
il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del
documento programmatico. Il documento programmatico è
emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro
dell’Interno presenta annualmente al Parlamento una
relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni
comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone
di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la
conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica
altresì le misure di carattere economico e sociale nei
confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con
legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello
Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le
relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione
culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversità e delle identità culturali delle persone,
purché non confliggenti con l’ordinamento giuridico, e
prevede ogni possibile strumento per un positivo
reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti
Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla
base dei criteri e delle altre indicazioni del documento
programmatico di cui al comma 1, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte a norma dell’articolo 20.
I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche
stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il
limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la
determinazione delle quote è disciplinata in conformità con
gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo
unico nell’anno precedente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis, comma 2, la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se
ne ravvisi la opportunita’, ulteriori decreti possono essere
emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati
entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il
Presidente del Consiglio dei ministri puo’ provvedere, in
via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l’anno precedente.
5. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di
bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento
dell’obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello
Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti
all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel
rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell’interno, si
provvede all’istituzione di Consigli territoriali per
l’immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti
amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti
locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel
soccorso e nell’assistenza agli immigrati, le organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da
attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il
Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a
fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni
interessate alle politiche migratorie.[1]
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è
predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento
indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al
comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è
trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato
anche in mancanza del parere.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
DAL TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I
DISPOSIZIONI SULL’INGRESSO E IL SOGGIORNO
Art. 4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di
esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore,
soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o
di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non
superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l’autorità
diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che
illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi
all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto
di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento
scritto e motivato che deve essere comunicato
all’interessato unitamente alle modalità di impugnazione e
ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno è
sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello
Stato, una preventiva comunicazione all’autorità di
frontiera.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o
di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non
superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l’autorità
diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che
illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi
all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non
sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore
per procedere al rilascio del visto, l’autorità diplomatica
o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a
lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi
di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere
motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29,
36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della
domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle
relative responsabilità penali, l’inammissibilità della
domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all’autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà
l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta
a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché
la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di
soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti
con apposita direttiva emanata dal Ministro dell’interno,
sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui all’articolo 3, comma 1. Non potrà
essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i
quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe
previsti nei suddetti accordi.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà
l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta
a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché
la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di
soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti
con apposita direttiva emanata dal Ministro dell’interno,
sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui all’articolo 3, comma 1. Non è ammesso
in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che
sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la
liberta’ sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina
dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita’ illecite.
4. L’ingresso in Italia può essere consentito con visti per
soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la
concessione di un permesso di soggiorno in Italia con
motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per
soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi
anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati
da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base
a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati
dall’Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone
tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o
modifica dell’elenco dei Paesi i cui cittadini siano
soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e
sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo
che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia
trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri
che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base
ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia,
ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi
motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di
tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli
adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento
di attuazione.
Art. 5
(Permesso di soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che
siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che
siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi.
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che
siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno, rilasciati e in corso di validità a norma del
presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo
le modalità previste nel regolamento di attuazione, al
questore della provincia in cui lo straniero si trova entro
otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello
Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di
attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio
relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per
l’esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai
soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e
religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[2]
3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal
visto d’ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo
unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per
motivi di lavoro è quella prevista dal visto d’ingresso, nei
limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.
La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi,
per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale
estensione;
b) (…);
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un
corso per studio o per formazione debitamente certificata;
il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di
corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro
subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti
familiari;
d) (…);
e) superiore alle necessità specificamente documentate,
negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può
superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale,
la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, la durata di un anno.
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo,
fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui
ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato
ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in
cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo
unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello
Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per
lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione
della competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana della sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di
due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell’articolo 26, ne da’ comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell’interno e all’INPS nonche'
all'INAIL[3] per l’inserimento nell’archivio previsto dal
comma 9 dell’articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. Uguale comunicazione è data al
Ministero dell’interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all’articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi
dell’articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non
può essere superiore a due anni
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere
richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui
si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non
superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio
iniziale.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno
novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma
3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui
alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni
nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse
condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i
diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita
con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [4]
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati
e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è
revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma
9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità
amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono
essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo
straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore
con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi
è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di
soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a
lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro
60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può
essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono
rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche
anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro
dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione
e le tecnologie in attuazione dell’Azione comune adottata
dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996,
riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi
di soggiorno.
8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o
reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di
soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o
altera documenti al fine di determinare il rilascio di un
visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno,
di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è
punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità
concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a
querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La
pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
Articolo 5 bis
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di
lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione
europea o apolide, contiene (…):
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri
nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica;
b) l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro
delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del
permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in
base a quanto previsto dall’articolo 22 presso lo sportello
unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede
o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la
prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione.
Art. 6
(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144, comma 2°, e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere
utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello
rilasciato per motivi di studio e formazione può essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso
di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote
stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere
utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello
rilasciato per motivi di studio e formazione può essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote
stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività
sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli
inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici
servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici
della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti
di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo,
il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero
il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto
fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità
personale dello straniero, questi può essere sottoposto a
rilievi segnaletici.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità
personale dello straniero, questi e’ sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza,
quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri
informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un
reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente
al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o
in località che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per
mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza
pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime
condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste
dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello
straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalità da più di tre mesi presso un centro di
accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio
dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio,
salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o
dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all’articolo 5 e al
presente articolo è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
Art. 7
(Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita
uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo
assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero
cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni
immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello
Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro
quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del
denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi
del passaporto o del documento di identificazione che lo
riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in
cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed
il titolo per il quale la comunicazione è dovuta .
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente
articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.
Art. 8
(Disposizioni particolari)
(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai
componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e
consolare.
Art. 9
(Carta di soggiorno)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso
di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un
reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei
familiari, può richiedere al questore il rilascio della
carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo
indeterminato.
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio
dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di
soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato
di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari,
può richiedere al questore il rilascio della carta di
soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori
conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo
straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di
un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato
dell’Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio
per taluno dei delitti di cui all’articolo 380 nonché,
limitatamente ai delitti non colposi, all’articolo 381 del
codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di
condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la
riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di
soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa
sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui
al presente comma. Qualora non debba essere disposta
l’espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è
rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del
rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della
stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della
carta di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di
visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita,
salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero
o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla
pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente
disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche
l’elettorato quando previsto dall’ordinamento e in armonia
con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
l’espulsione amministrativa può essere disposta solo per
gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale,
ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie
indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge
13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche
in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II
CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO
ED ESPULSIONE
Art. 10
(Respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si
presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti
richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel
territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è
altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito
dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati
temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di
pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero
privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere
comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a
prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in possesso dello
straniero.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero
privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere
comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a
prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in possesso dello
straniero. Tale disposizione si applica anche quando
l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il
vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello
Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo
abbiano rinviato nello Stato.[5]
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo
4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l’adozione
di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l’assistenza
necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono
registrati dall’autorità di pubblica sicurezza.
Art. 11
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari
esteri adottano il piano generale degli interventi per il
potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso
l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i
sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli
accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali .
1.-bis Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il
Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica,
emana le misure necessarie per il coordinamento unificato
dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite
misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti
in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità
europee competenti in materia di controlli sull’immigrazione
ai sensi dell’Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della
legge 30 settembre 1993, n. 388.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione
all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal
Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine
terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni
interessate alla frontiera marittima promuovono le misure
occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e
della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i
prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera,
nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili
degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono
all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa
con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia
dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per
la reciproca collaborazione a fini di contrasto
dell'immigrazione clandestina[6]. A tale scopo, le intese di
collaborazione possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili
ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti
delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se
si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori
forniti da altre amministrazioni, con il Ministro
competente[7].
5. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi
di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata
provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla
realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di
strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari
di popolazione migratoria verso il territorio italiano.[8]
5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di
contrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi di
accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e
2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di
flussi irregolari di popolazione migratoria verso il
territorio italiano.
6[9]. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di
accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza
agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o
far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore
a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove
possibile, all’interno della zona di transito.
Art. 12
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie attività dirette a favorire l'ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
in violazione delle disposizioni del presente testo unico
compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare
l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non
è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e’
punito con la reclusione da uno a cinque anni[10] e con la
multa fino a 15.000 euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attività di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro
o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda
l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il
fatto è commesso mediante l’utilizzazione di servizi di
trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la
pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della
multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è
stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo
unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da
impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a
quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per
ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in
violazione del presente testo unico.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti
diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro
Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo
di residenza permanente, è punito con la reclusione da
quattro a quindici[11] anni e con la multa di 15.000 euro
per ogni persona. (...)[12]
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e[13] 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua
incolumità;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona è stata sottoposta a trattamento inumano o
degradante;
c-bis) il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti.[14]
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di
reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque
allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di
minori da impiegare in attività illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva e’ aumentata da
un terzo alla meta’ e si applica[15] la multa di 25.000 euro
per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dagli articoli 98 e 114[16] del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter,
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le
pene sono diminuite fino alla metà nei confronti
dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria
nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura
di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All’articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
dopo le parole: “609-octies del codice penale“ sono inserite
le seguenti: “nonché dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e
3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286,“.
3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti
previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni
dell’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228[17].
L’esecuzione delle operazioni è disposta d’intesa con la
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle
frontiere.[18]
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio[19]
l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo
di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso
di applicazione della pena su richiesta delle parti[20]. Nei
medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo,
salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che
il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività
punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, è punito
con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a
lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera
dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi
più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi,
ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dall’autorità amministrativa italiana inerenti
all’attività professionale svolta e al mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689 .
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera
dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di
inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500[21] per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è
disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la
revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dall’autorità amministrativa italiana inerenti
all’attività professionale svolta e al mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689 .
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell’ambito delle direttive di cui all’articolo 11, comma 3,
gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di
trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per
uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell’esito dei
controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in
appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con
l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 352,
commi 3 e 4, del codice di procedura penale.
8. I beni (…)[22] sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati
previsti dal presente articolo, sono[23] affidati dall'autorita'
giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi
ostino esigenze processuali,[24] agli organi di polizia che
ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia
ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici
per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela
ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun
caso alienati[25]. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3[26], del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano
le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e successive modificazioni.[27]
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da
lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria
procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai
sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di
esecuzione.
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono
alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o
trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, non possono
essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione
e destinazione dei beni confiscati.[28]
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne
abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono
alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o
trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione
dei beni confiscati. Ai fini della determinazione
dell'eventuale indennità, si applica il comma 5
dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per
uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le
somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei
beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell’interno, rubrica “Sicurezza pubblica”.
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri
nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di
cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o
coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla,
sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che
confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto
dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attività di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che
da parte delle navi della Marina militare, anche da parte
delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di
una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della
Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività
svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono
definite con decreto interministeriale dei Ministri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater
si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli
concernenti il traffico aereo.
Art. 13
(Espulsione amministrativa)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato,
il Ministro dell’interno può disporre l’espulsione dello
straniero anche non residente nel territorio dello Stato,
dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi
dell’articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto,
salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero
quando il permesso di soggiorno è stato revocato o
annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non
ne è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto
motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale, l’autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di
arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta
all’atto della convalida, salvo che applichi una misura
detentiva ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale. Se tale misura non è applicata o è
cessata, il questore può adottare la misura di cui
all’articolo 14, comma 1.
3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è
sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di
custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità
giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di
inderogabili esigenze processuali valutate in relazione
all’accertamento della responsabilità di eventuali
concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati
connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso
l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando
l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede
all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla
osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non
provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta
di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai
sensi dell’articolo 14.
3 bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche
allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che
sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è
immediatamente comunicato al questore.
3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il
giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non
è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal
comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine
di prescrizione del reato più grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del
codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima
della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a
norma dell’articolo 307 del codice di procedura penale.
3 sexies. Il nulla osta all’espulsione non può essere
concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, nonché dall’articolo 12 del presente testo
unico.
4. L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo
straniero :
4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto
indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine
fissato con l’intimazione;
b) è espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e il prefetto
rilevi, sulla base delle circostanze obiettive, il concreto
pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del
provvedimento.
5. Si procede altresì all’accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi
del comma 2, lettera a), qualora quest’ultimo sia privo di
valido documento attestante la sua identità e nazionalità e
il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e
lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo
si sottragga all’esecuzione del provvedimento.
5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel
territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è
scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è
stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene
l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone
l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo
si sottragga all’esecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua
adozione al giudice di pace[29] territorialmente competente
il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento
alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore
di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino
alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida
si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si
applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo
periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa
della definizione del procedimento di convalida, lo
straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di
permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14,
salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in
cui e’ stato adottato il provvedimento di allontanamento
anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida è concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la
convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine
per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni
effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.
Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. [30]
[31]
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono
al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilità di un locale
idoneo.[32]
6. Negli altri casi, l’espulsione contiene l’intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il
viaggio e per la presentazione all’ufficio di polizia di
frontiera. Quando l’espulsione è disposta ai sensi del comma
2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui
all’articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto
conto di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto
pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del
provvedimento.
6. (…).
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al
comma 1 dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente
l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati
all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di
impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato
unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla
comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è
di trenta giorni qualora l’espulsione sia eseguita con
accompagnamento immediato.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato
unicamente il ricorso al giudice di pace[33] del luogo in
cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il
termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
espulsione. Il giudice di pace[34] accoglie o rigetta il
ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni
caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto
anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel
Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da
parte della persona interessata, è autenticata dai
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano
l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso
all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di
fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
all’autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato[35], e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonché ove necessario, da un interprete.
9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento
impugnato,[36] e' presentato al pretore del luogo in cui ha
sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione[37]. Nei casi
di espulsione con accompagnamento immediato, sempreche' sia
disposta la misura di cui al comma l dell'articolo 14,
provvede il pretore competente per la convalida di tale
misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo
con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci
giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito
l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile.
9. (…).
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere
sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con
accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato
anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi,
il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla
parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne
l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità
giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore,
è assistito da un difensore designato dal giudice
nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.
10 (…).
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del
comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, lo
straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio
dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell’interno; in caso di trasgressione, è punito con
l’arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato.
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio
dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito
con la reclusione da un anno a quattro anni[38] ed è
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena
della reclusione da uno a cinque anni.[39]
13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei
casi di flagranza e[40] si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di
cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale
amministrativo regionale, con il provvedimento che decide
sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino
diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre
anni, sulla base di motivi legittimi addotti
dall’interessato e tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall’interessato sul territorio dello Stato.
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui
al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto
di espulsione può essere previsto un termine più breve, in
ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di
permanenza in Italia.
15.Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo
straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di
essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal
caso, il questore può adottare la misura di cui all’articolo
14, comma 1.
16. L’onere derivante dal comma 10 del presente articolo è
valutato in lire 4 miliardi per l’anno 1997 e in lire 8
miliardi annui a decorrere dall’anno 1998.
Art. l3-bis[41]
(Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in
camera di consiglio)
1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente
proposto, il pretore fissa l'udienza in camera di consiglio
con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso
presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso
con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a
cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il
provvedimento.
1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente
proposto, il giudice di pace[42] fissa l'udienza in camera
di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il
ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il
ricorso con in calce il provvedimento del giudice e'
notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha
emesso il provvedimento.
2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo'
stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari
appositamente delegati. La stessa facolta' puo' essere
esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da
ogni tassa e imposta.
4. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per
Cassazione.
Art. 14
(Esecuzione dell’espulsione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza
l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero
il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua
identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o
altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente
necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i
Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da
assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto
della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette
copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro
le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette
copia degli atti al giudice di pace territorialmente
competente, per la convalida,[43], senza ritardo e comunque
entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui
all’articolo 13 ed al presente articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile, sentito
l’interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto
qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida può essere
disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione.
4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l’udienza. Si applicano in quanto compatibili
le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dell’articolo 13. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l’osservanza dei termini, la
sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal
presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del
centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al
comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
osservato il termine per la decisione. La convalida può
essere disposta anche in occasione della convalida del
decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di
esame del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione.[44]
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del
questore, il pretore può prorogare il termine sino a un
massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente
l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al
respingimento. Anche prima di tale termine, il questore
esegue l'espulsione o il respingimento non appena è
possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento
dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il
giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine
di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il
questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice.
5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento
scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali
della sua trasgressione.
5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si
trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis
è punito con la reclusione da uno a quattro anni se
l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul
territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2,
lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di
forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato
o annullato. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad
un anno se l’espulsione è stata disposta perche’ il permesso
di soggiorno e’ scaduto da più di sessanta giorni e non ne è
stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede
all’adozione di un nuovo provvedimento di[45] espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma
5-ter, primo periodo,[46] che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello
Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se
l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma
5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione[47] da uno a
quattro anni.
5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater
(...)[48] si procede con rito direttissimo. Al fine di
assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore
dispone[49] i provvedimenti di cui al comma 1 (...)[50]. Per
i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater
è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.[51]
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l’esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta
efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si
allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare
senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti
che esercitano trasporti di linea o con organismi anche
internazionali che svolgono attività di assistenza per
stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e
dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro
dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato,
con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di
aree, strutture e altre installazioni, nonché per la
fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle
disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità
sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il Ministro
dell’interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli
interventi di competenza di altri Ministri.
Art. 15
(Espulsione a titolo di misura di sicurezza)
(Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni
per l’esecuzione dell’espulsione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può
ordinare l’espulsione dello straniero che sia condannato per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente
pericoloso.
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una
pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da
Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al
questore ed alla competente autorità consolare al fine di
avviare la procedura di identificazione dello straniero e
consentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione
della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di
custodia cautelare o di detenzione.
Art. 16
Articolo 16
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della
detenzione)
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un
reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando
ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite
di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo
163 del codice penale né le cause ostative indicate
nell’articolo 14, comma 1, del presente decreto, può
sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un
reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando
ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite
di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo
163 del codice penale né le cause ostative indicate
nell’articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può
sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L’espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza
non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo
13, comma 4.
2. L’espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore
anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità
di cui all’articolo 13, comma 4.
3. L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta
nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti
previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo
a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall’articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva
è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto,
che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è
disposta l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi
in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
decreto.
6. Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il
magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato,
senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di
polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero.
Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che,
entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide
nel termine di venti giorni.
7. L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6
è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o
della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque,
lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati
acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è
eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione
dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni
dall’esecuzione dell’espulsione di cui al comma 5, sempre
che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel
territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione
è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.
9. L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
all’articolo 19.
Art.17
(Diritto di difesa)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è
autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
necessario per l’esercizio del diritto di difesa, al solo
fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per
i quali è necessaria la sua presenza. L’autorizzazione è
rilasciata dal questore anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell’imputato o del difensore.
1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a
procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per
il tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto
di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al
compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza.
L’autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su
documentata richiesta della parte offesa o dell’imputato o
del difensore.
CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 18
(Soggiorno per motivi di protezione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o
di un procedimento per taluno dei delitti di cui
all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
quelli previsti dall’articolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei
servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti
di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua
incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di un’associazione dedita ad uno dei
predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale
permesso di soggiorno per consentire allo straniero di
sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare
riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero per
l’efficace contrasto dell’organizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti
indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione
al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l’affidamento della
realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell’ente
locale, e per l’espletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a
garantire la competenza e la capacità di favorire
l’assistenza e l’integrazione sociale, nonché la
disponibilità di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per
un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di
giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del
programma o di condotta incompatibile con le finalità dello
stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per
quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale,
o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono
meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il
rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio,
nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo
svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di
soggiorno, l’interessato risulti avere in corso un rapporto
di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o
rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è
a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo può essere altresì convertito in permesso
di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia
iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni
dall’istituto di pena, anche su proposta del procuratore
della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il
tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati
commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di
partecipazione a un programma di assistenza e integrazione
sociale.
7. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in
lire 5 miliardi per l’anno 1997 e in lire 10 miliardi annui
a decorrere dall’anno 1998.
Art.19
(Divieti di espulsione e di respingimento)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa
essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale
non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto
a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno,
salvo il disposto dell’articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto
grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Art. 20
(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri,
dell’interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri
Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del
Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione
temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del
presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in
occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione
Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da
lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento
sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 21
(Determinazione dei flussi di ingresso)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986,
n. 943,art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n.
335, art. 3, comma 13)
1. L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo,
avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nei
decreti di cui all’articolo 3, comma 4. Con tali decreti
sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate
agli Stati non appartenenti all’Unione europea, con i quali
il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’interno e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di
riammissione. Nell’ambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei
paesi di provenienza.
1. L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo,
avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nei
decreti di cui all’articolo 3, comma 4. Nello stabilire le
quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all’ingresso
di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel
contrasto all’immigrazione clandestina o nella riammissione
di propri cittadini destinatari di provvedimenti di
rimpatrio. Con tali decreti sono altresì assegnate in via
preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non
comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti
all’Unione europea, con i quali il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’interno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell’ambito di tali intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorità nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto
di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per
l’esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono
rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità
per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni
fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
sull’andamento dell’occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul
numero dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione
europea iscritti nelle liste di collocamento.
4 bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono
altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini
provinciali d’utenza, elaborati dall’anagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre
di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un
rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati
extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche
le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili
nel triennio successivo in rapporto alla capacità di
assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare
ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate
dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o
mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal
regolamento di attuazione. Le predette intese possono
inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
6. Nell’ambito delle intese o accordi di cui al presente
testo unico, il Ministro degli affari esteri, d’intesa con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può
predisporre progetti integrati per il reinserimento di
lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne
esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai
governi dei Paesi di provenienza, ovvero l’approvazione di
domande di enti pubblici e privati, che richiedano di
predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione
di un’anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle
richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e
stabilisce le modalità di collegamento con l’archivio
organizzato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure.
8. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in
lire 350 milioni annui a decorrere dall’anno 1998.
Art. 22
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all’estero deve
presentare all’ufficio periferico del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale competente per territorio apposita
richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi
in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, può richiedere l’autorizzazione al lavoro
di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’art.
21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel
regolamento di attuazione.
1. In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello
unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero
procedimento relativo all’assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro,
il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione
indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all’estero deve
presentare allo sportello unico per l’immigrazione della
provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede
legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la
prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione
delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese
di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro.
3. L’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rilascia l’autorizzazione, nel rispetto
dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati
a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21, previa
verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo
straniero, che non possono essere inferiori a quelle
stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro
applicabili.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello
straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia può richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone
iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Ai fini di cui al comma 3, l’ufficio periferico fornisce
mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate,
secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di
cui all’articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli
Stati non appartenenti all’Unione europea con quote
riservate.
4. Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l’impiego di
cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri
ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro
mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata
alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o
comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette
all’ufficio territoriale richiedente una certificazione
negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì
al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che
il centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo
sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. L’autorizzazione al lavoro subordinato deve essere
utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del
rilascio.
5. Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo
termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le
prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie,
rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta
nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e
dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale,
agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il
nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo
non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine
dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice
fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest’ultima, trasmesso in copia all’autorità
consolare competente ed al centro per l’impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito
con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente
il prefetto.
6. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini
dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore previa esibizione
dell’autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta
provvisorio della questura competente.
8. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini
dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore (...).
7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso
di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l’accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un “Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari”, da condividere con tutte le altre
Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni
avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra
le Amministrazioni interessate.
9. Le questure forniscono all'INPS e all’INAIL[52], tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altresì il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle
informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico
dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre
amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni
avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via
telematica, a cura delle questure, all’ufficio finanziario
competente che provvede all’attribuzione del codice fiscale.
8. Il datore di lavoro deve altresì esibire all’ufficio
periferico del Ministero del Lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio copia del contratto di
lavoro stipulato con lo straniero.
10. Lo sportello unico per l’immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per
privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari
legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il
lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche
per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso
di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalità di comunicazione alla direzione
provinciale del lavoro, anche ai fini dell’iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di
revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si
tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per
un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri
per l’impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto
a nuovi lavoratori extracomunitari.
10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre
mesi a un anno o con l’ammenda da lire duemilioni a lire
seimilioni.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia
scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di
legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con
l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5000
euro per ogni lavoratore impiegato.
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali,
dall’articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali
e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano
cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il
territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi
in cui la materia non sia regolata da convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino
versati in loro favore presso forme di previdenza
obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali,
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali
e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità
al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti
dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall’articolo 1, comma 20,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. (...)
12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in
Italia.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152,
sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attività di lavoro in Italia.
13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali,
sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone
condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per
singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre
partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i
corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel
territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative
norme di attuazione.
Art. 23
Art. 23
(Prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro)
(Titoli di prelazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21)
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente
soggiornante, che intenda farsi garante dell’ingresso di uno
straniero, per consentirgli l’inserimento nel mercato del
lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, apposita
richiesta nominativa, alla questura della provincia di
residenza, la cui autorizzazione all’ingresso costituisce
titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente
deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo
straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento
e l’assistenza sanitaria per la durata del permesso di
soggiorno. L’autorizzazione all’ingresso viene concessa, se
sussistono gli altri requisiti per l’ingresso, nell’ambito
delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei
decreti di attuazione del documento programmatico per gli
ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non
oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa
consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di
collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di
inserimento nel mercato del lavoro.
1. Nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta
delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le
province autonome e altri enti locali, organizzazioni
nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al
trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro
inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed
associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attività di
istruzione e di formazione professionale nei Paesi di
origine.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le
regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e
sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato
operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni,
provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi
individuati con regolamento da adottare con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale di concerto con i
Ministri dell’interno e del lavoro e della previdenza
sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e
le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle
associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.
2. L’attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all’interno dello Stato;
b) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all’interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine.
3. La prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro è
ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di
attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero
massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un
anno.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di
cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai
quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al
lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione del presente
testo unico.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dei decreti di cui all’articolo 3, comma 4,
nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti,
i visti d’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro
sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri
residenti all’estero e iscritti in apposite liste tenute
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con
graduatoria basata sull’anzianità di iscrizione. Il
regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per
ottenere il visto di cui al presente comma.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico
prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi
stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.
Art. 24
(Lavoro stagionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per
conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia
un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con
uno straniero devono presentare all’ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente
per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in
cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere
effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle
liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per
conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia
un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con
uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per l’immigrazione della provincia di
residenza ai sensi dell’articolo 22. Nei casi in cui il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalità previste dall’articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l’impiego
competente, che verifica nel termine di cinque giorni
l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o
comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3.
2. L’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rilascia l’autorizzazione nel rispetto
del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre
quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del
datore di lavoro.
2. Lo sportello unico per l’immigrazione, rilascia comunque
l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza
maturato decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione
dalla richiesta del datore di lavoro.
3. L’autorizzazione al lavoro stagionale può avere la
validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di
nove mesi nei settori che richiedono tale estensione,
corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto,
anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve
periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da
venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza
della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con
riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del
medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano
mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a
tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino
le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l’impiego possono stipulare
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,
con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni
possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori
italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti
o indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei
deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza.
5. Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli
enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro
stagionale (...). Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per
assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera,
nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative all’accoglienza..
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per
lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi
del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il
cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai
sensi dell’articolo 22, comma 10.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per
lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi
del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il
cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai
sensi dell’articolo 22, comma 12.
Art. 25
( Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)
1. In considerazione della durata limitata dei contratti
nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria,
secondo le norme vigenti nei settori di attività :
a) assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l’assegno per il
nucleo familiare e per l’assicurazione contro la
disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a
versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) un contributo in misura pari all’importo dei medesimi
contributi ed in base alle condizioni e alle modalità
stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati
ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all’articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono
definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli
interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di
svolgimento dell’attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano
le disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il
trasferimento degli stessi all’istituto o ente assicuratore
dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi
in cui la materia non sia regolata da accordi o da
convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai
lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. E’ fatta
salva la possibilità di ricostruzione della posizione
contributiva in caso di successivo ingresso.
5. Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell’articolo 22, comma 13,
concernenti il trasferimento degli stessi all’istituito o
ente assicuratore dello Stato di provenienza. E’ fatta salva
la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva
in caso di successivo ingresso.
Art. 26
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)
1. L’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
appartenenti all’Unione europea che intendono esercitare nel
territorio dello Stato un’attività non occasionale di lavoro
autonomo può essere consentito a condizione che l’esercizio
di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in
Italia una attività industriale, professionale, artigianale
o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di
persone o accedere a cariche societarie deve altresì
dimostrare di disporre di risorse adeguate per l’esercizio
dell’attività che intende intraprendere in Italia; di essere
in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti,
i requisiti per l’iscrizione in albi e registri; di essere
in possesso di una attestazione dell’autorità competente in
data non anteriore a tre mesi che dichiari che non
sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o
della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo
straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve
comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti
lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o
cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel
territorio dello Stato.
3. Il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve
comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti
lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria (…).
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da
accordi internazionali in vigore per l’Italia.
5.La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il
possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed
acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell’interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all’attività che lo straniero
intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso
per lavoro autonomo, con l’espressa indicazione
dell’attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo
21.
5.La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il
possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed
acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell’interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all’attività che lo straniero
intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso
per lavoro autonomo, con l’espressa indicazione
dell’attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo
21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli
adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-quater, per la
concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere
rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione
e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data
del rilascio.
7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno
dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo
III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto
di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale
comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Art. 27
(Ingresso per lavoro in casi particolari)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalità e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di
rappresentanza di società estere che abbiano la sede
principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti
di sedi principali in Italia di società italiane o di
società di altro Stato membro dell’Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a
svolgere in Italia un incarico accademico o un’attività
retribuita di ricerca presso università, istituti di
istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso
all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a
tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea residenti all’estero che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di
lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di
formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando
anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro
subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese
operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi
temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando
tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le
modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori
di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi
sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali
siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone
fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in
Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano
determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto
stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o
aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni
dell’art.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all’estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici,
teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali
di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo
di attività sportiva professionistica presso società
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in
Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di
stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali
in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di
ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di
scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone
collocate “alla pari”.
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali
in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di
ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di
scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone
collocate “alla pari”;
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i
lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere
assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze
connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli
previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio
speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo
o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il
Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio
dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza.
L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di
personale artistico ovvero di personale da utilizzare per
periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I
lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività
lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non
possono cambiare settore di attività né la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti
in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina
le procedure e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso
della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì
norme per l’attuazione delle convenzioni ed accordi
internazionali in vigore relativamente all’ingresso e
soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze
di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di
diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non
appartenenti all’Unione europea è disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del
lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite
massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che
svolgono attività sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI
con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri
generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione
agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili.
TITOLO IV
DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
Art. 28
(Diritto all'unità familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare
nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle
condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per
studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno
Stato membro dell’Unione Europea continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1656[53], fatte salve quelle più
favorevoli del presente testo unico o del regolamento di
attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare
e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione
con carattere di priorità il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art.29
(Ricongiungimento familiare)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)
1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i
seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a
condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia
dato il suo consenso;
b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per
ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a
causa del loro stato di salute che comporti invalidita’
totale .
c) genitori a carico;
c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel
paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
motivi di salute;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al
lavoro, secondo la legislazione italiana.
d) (...)
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o
affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che
richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età
inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del
consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
dell’importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo
dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per
lavoro subordinato relativo a contratto di durata non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di
alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, è
consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o
comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare
il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è
consentito l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore
regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale
che dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di
reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione, è presentata alla
questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. Il questore,
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente
articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione compresa quella
attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore
età, autenticata dall’autorità consolare italiana, è
presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il
luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. L’ufficio, verificata, anche
mediante accertamenti presso la questura competente,
l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo,
emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento
di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dalla questura, da cui risulti la data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la
data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi
previsti dal comma 5.
Art.30
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta
di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari
è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto
di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto
di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi
previsti dall’articolo 29, ovvero con visto di ingresso per
ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo
da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel
territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato
membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea
residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del
familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno
dalla data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto
cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un
valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano
residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno
per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal
possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che
il genitore richiedente non sia stato privato della potestà
genitoriale secondo la legge italiana.
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1,
lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato
che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo
che dal matrimonio sia nata prole.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente
l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di
studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle
liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato
o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo
svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la
stessa durata del permesso di soggiorno del familiare
straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
ai sensi dell’articolo 29 ed è rinnovabile insieme con
quest’ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione
europea, ovvero con straniero titolare della carta di
soggiorno di cui all’articolo 9, è rilasciata una carta di
soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del
matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta
di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il
permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi
i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di
lavoro.
5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa
ottenere la carta di soggiorno, al compimento del
diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può
essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di
età per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unità familiare,
l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in
cui risiede, il quale provvede, sentito l’interessato, nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può
disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla
osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa. L’onere derivante
dall’applicazione del presente comma è valutato in lire 150
milioni annui a decorrere dall’anno 1998.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unità familiare,
l'interessato può presentare ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale
provvede, sentito l’interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del
visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del
procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e
da ogni altra tassa. L’onere derivante dall’applicazione del
presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a
decorrere dall’anno 1998.
Art. 31
(Disposizioni a favore dei minori)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e
regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i
genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età
e segue la condizione giuridica del genitore con il quale
convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori
con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore
che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4
maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato
e segue la condizione giuridica di quest’ultimo, se più
favorevole. L’assenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della
convivenza e il rinnovo dell’iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari
valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una
carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi
con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle
condizioni di salute del minore che si trova nel territorio
italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del
familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in
deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.
L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi
motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del
familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli
adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere
disposta l'espulsione di un minore straniero il
provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal
Tribunale per i minorenni.
Art. 32
(Disposizioni concernenti minori affidati
al compimento della maggiore età)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui
confronti sono state applicate le disposizioni di cui
all’articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati
ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di
studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o
autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei
requisiti di cui all’articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero
di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della
maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione
del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33,
ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque
sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare
con idonea documentazione, al momento del compimento della
maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che
l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno
di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due
anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi
di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle
forme e con le modalità previste dalla legge italiana,
ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non
ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai
sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle
quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui
all’articolo 3, comma 4.
Art. 33
(Comitato per i minori stranieri )
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei
minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio
dello Stato e di coordinare le attività delle
amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da
rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per
gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché da due rappresentanti dell’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante
dell’Unione province d’Italia (UPI) e da due rappresentanti
di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel
settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli
affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono
definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,[54]
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare[55] sono stabilite:
a) [56] le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
(…)[57] in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti
locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del
ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese
d'origine o in un Paese terzo[58].
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero
non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e'
adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti
instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla
osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze
processuali.[59]
3. Il Comitato si avvale, per l’espletamento delle attività
di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al
Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE’ DI ISTRUZIONE,
ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE
SOCIALE.
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 34
(Assistenza per gli stranieri
iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)
1. Hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario
nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza
di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per
quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza
erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla
sua validità temporale :
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in
corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano
chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di
asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto
della cittadinanza.
2. L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a
carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell’iscrizione
al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri
iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin
dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante
tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad
assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e
maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa
con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida
sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al
servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a
carico. Per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale
deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a
quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito
complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e
all’estero. L'ammontare del contributo è determinato con
decreto del Ministro della sanità di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e non può essere inferiore al contributo minimo
previsto dalle norme vigenti.
4. L’iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale
può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di
permesso di soggiorno per motivi di studio ;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla
pari, ai sensi dell’accordo europeo sul collocamento alla
pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato
e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere
per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo
di partecipazione alla spesa, un contributo annuale
forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal
decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4,
lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è
iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui
dimora secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
Art. 35
(Assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini
stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento
di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e
province autonome ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l’assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a
trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali
di reciprocità sottoscritti dall’Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale,
non in regola con le norme relative all’ingresso ed al
soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva
a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono,
in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a
parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi
delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n.
194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani ;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di
interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati
dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie
infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri
a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla
spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può
comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i
casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del
Ministero dell’interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si
provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario
nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi
riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 36
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia
e l’eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico
visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A
tale fine gli interessati devono presentare una
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta
che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa
e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono
attestare l’avvenuto deposito di una somma a titolo
cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle
prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite
dal regolamento di attuazione, nonché documentare la
disponibilità in Italia di vitto e alloggio per
l’accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell’interessato. La domanda di rilascio del visto o di
rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata
da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di
permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito
nell’ambito di programmi umanitari definiti ai sensi
dell’articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa
autorizzazione del Ministero della sanità d’intesa con il
Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e
le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate
delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario
nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata
pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è
rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche
documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi
internazionale.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
Art. 37
(Attività professionali)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in
possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in
Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è
consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il
requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione
agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di
professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi
speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo
quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione
ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro
subordinato. Non possono usufruire della deroga gli
stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di
diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il
riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora
riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di
attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli
saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le
associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla
scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli
Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote
definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformità ai
criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di
trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini
italiani.
Art. 38
(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36)
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5)
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti
all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le
disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione,
di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita
della comunità scolastica.
2. L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo
Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante
l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l’apprendimento della lingua italiana. 3. La comunità
scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali
come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine
promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla
tutela della cultura e della lingua d’origine e alla
realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono
realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
e di una programmazione territoriale integrata, anche in
convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla
base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali,
promuovono:
a) l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente
soggiornanti mediante l’attivazione di corsi di
alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ;
b) la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli
stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano
conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo ;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi
sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento
del titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria
superiore ;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
italiana ;
e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro
di accordi di collaborazione internazionale in vigore per
l’Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali,
promuovono programmi culturali per i diversi gruppi
nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole
superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto
disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli
degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati
specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura
di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le
disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica
indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti
nazionali e locali, con particolare riferimento
all’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché
dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale
ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e
grado e dei criteri per l’adattamento dei programmi di
insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e
degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini
dell’inserimento scolastico , nonché dei criteri e delle
modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con l’ausilio di mediatori culturali
qualificati;
c) dei criteri per l’iscrizione e l'inserimento nelle classi
degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione
degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di
specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai
commi 4 e 5.
Art. 39
(Accesso ai corsi delle università)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
1. In materia di accesso all’istruzione universitaria e di
relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata
la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino
italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente
articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle
loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al
conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di
cui all’articolo 3, promuovendo l’accesso degli stranieri ai
corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti
comunitari in materia, in particolare riguardo
all’inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei
stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando
attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati :
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
conseguimento del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle
modalità di prestazione di garanzia di copertura economica
da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi
sufficienti di sostentamento da parte dello studente
straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di
studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di
lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero
titolare;
c) l’erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli
studenti stranieri, anche a partire da anni di corso
successivi al primo, in coordinamento con la concessione
delle provvidenze previste dalla normativa vigente in
materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo
di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica
dello straniero ai fini dell’uniformità di trattamento in
ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla
lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli
stranieri che intendono accedere all’istruzione
universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all’estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità
comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell’interno, il numero
massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno
per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti
stranieri residenti all’estero. Lo schema di decreto è
trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i
successivi trenta giorni.
5. E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari, a
parità di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo,
per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia o, se conseguito all’estero,
equipollente.
5. È comunque consentito l’accesso ai corsi universitari e
alle scuole di specializzazione delle universita’[60], a
parità di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo,
per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di
titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli
stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi
finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole
straniere o internazionali, funzionanti in Italia o
all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative
speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e
soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso
per studio.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E
ASSISTENZA SOCIALE
Art. 40
(Centri di accoglienza. Accesso all’abitazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i
comuni e con le associazioni e le organizzazioni di
volontariato predispongono centri di accoglienza destinati
ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani
o cittadini di altri Paesi dell’Unione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo,
che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di
sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate
situazioni di emergenza, può disporre l’alloggiamento nei
centri di accoglienza di stranieri non in regola con le
disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio
dello Stato, ferme restando le norme sull’allontanamento dal
territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.
1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i
comuni e con le associazioni e le organizzazioni di
volontariato predispongono centri di accoglienza destinati
ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani
o cittadini di altri Paesi dell’Unione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo,
che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di
sussistenza. (…)
1-bis. L’accesso alle misure di integrazione sociale è
riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi
dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con
le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi
del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti
in materia.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere
autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve
tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove
possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire
l’autonomia e l’inserimento sociale degli ospiti. Ogni
regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei
centri e consente convenzioni con enti privati e
finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture
alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle
immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove
possibile, all’offerta di occasioni di apprendimento della
lingua italiana, di formazione professionale, di scambi
culturali con la popolazione italiana, e all’assistenza
socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento dell’autonomia personale per le
esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo
straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad
alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i
criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di
maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni,
fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri
enti pubblici o privati, nell’ambito di strutture
alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di
pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad
offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento,
secondo quote calmierate, nell’attesa del reperimento di un
alloggio ordinario in via definitiva.
5. Le regioni concedono contributi a comuni, province,
consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per
opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro
proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per
almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di
stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per
studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo
umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o
a fondo perduto e comportano l’imposizione, per un numero
determinato di anni, di un vincolo sull’alloggio
all’ospitabilità temporanea o alla locazione a stranieri
regolarmente soggiornanti. L’assegnazione e il godimento dei
contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata
sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge
regionale.
5. (...)
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle
liste di collocamento o che esercitino una regolare attività
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di
accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani,
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi
di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da ogni regione o dagli enti locali per
agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso
di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini
italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti
locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al
credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto
e locazione della prima casa di abitazione.
Art. 41
(Assistenza sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel
loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale,
incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo
di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi
civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.[61]
CAPO IV
DIPOSIZIONI SULL’INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI
E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE MIGRATORIE
Art. 42
(Misure di integrazione sociale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.2)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell’ambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le
associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonché in
collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati
dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di
effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere
legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo
inserimento degli stranieri nella società italiana in
particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le
diverse opportunità di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e
dall’associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo
reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni
culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni
iniziativa di informazione sulle cause dell’immigrazione e
di prevenzione delle discriminazioni razziali o della
xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche
scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale
audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di
origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da
essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per
l’impiego all’interno delle proprie strutture di stranieri,
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori
interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le
singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai
diversi gruppi etnici, nazionali, linguisitici e religiosi;
e) l’organizzazione di corsi di formazione, ispirati a
criteri di convivenza in una società multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici
pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali
con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
affari sociali un registro delle associazioni selezionate
secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di
attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e
dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee
alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’effettivo
esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è
istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, nell’ambito
delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio
e promozione di attività volte a favorire la partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle
informazioni sulla applicazione della presente legge.
4. Ai fini dell’acquisizione delle osservazioni degli enti e
delle associazioni nazionali maggiormente attivi
nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati di cui
all’articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui all’art. 3, comma 6, nonchè dell’esame
delle problematiche relative alla condizione degli stranieri
immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato.
Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti
nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle
associazioni che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione[62] in numero
non inferiore a dieci[63];
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati
dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia,
in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali
nazionali degli stranieri[64], in numero non inferiore a
quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori
economici, in numero non inferiore a tre;
e) otto[65] esperti designati rispettivamente dai Ministeri
del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica
istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia[66], degli
affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarietà sociale e delle pari opportunità;
f) otto[67] rappresentanti delle autonomie locali, di cui
due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI), uno[68] dall'Unione delle
province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[69];
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro (CNEL);
g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non
superiore a dieci.[70]
5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un
supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in
analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c),
d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla
Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali
per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma
4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei
membri di cui al presente articolo e dei supplenti è
gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese
di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.
Art. 43
(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione
ogni comportamento che, direttamente o indirettamente,
comporti una distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o
l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche
religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o
di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e
delle libertà fondamentali in campo politico, economico,
sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico
servizio o la persona esercente un servizio di pubblica
necessità che nell’esercizio delle sue funzioni compia od
ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti
di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno
straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia
o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più
svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso
all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla
formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo
straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in
ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni,
l’esercizio di un’attività economica legittimamente
intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in
Italia, soltanto in ragione della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi
dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi
atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione
della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o
linguistico, ad una confessione religiosa, ad una
cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i
lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un
determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata
confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attività
lavorativa.
3. Il presente articolo e l’articolo 44 si applicano anche
agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei
confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini
di altri Stati membri dell’Unione europea presenti in
Italia.
Art. 44
(Azione civile contro la discriminazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su
istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo,
secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della
discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche
personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del
luogo di domicilio dell’istante.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche
personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale
in composizione monocratica del luogo di domicilio
dell’istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene
più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento
richiesto.
3. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le
parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno
agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai
presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all’accoglimento o al
rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
4. Il tribunale in composizione monocratica provvede con
ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda. Se
accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che
sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto
motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In
tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di
comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non
superiore a quindici giorni, assegnando all’istante un
termine non superiore a otto giorni per la notificazione del
ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati nel decreto.
5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione
monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo
stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti
davanti a sé entro un termine non superiore a quindici
giorni, assegnando all’istante un termine non superiore a
otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.
A tale udienza il tribunale in composizione monocratica, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al
tribunale nei termini di cui all’articolo 739, secondo
comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice
di procedura civile.
6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione
monocratica è ammesso reclamo al tribunale nei termini di
cui all’articolo 739, secondo comma, del codice di procedura
civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può
altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno,
anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti del pretore
di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di
cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo
comma, del codice penale.
8. Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti del
tribunale in composizione monocratica di cui ai commi 4 e 5
e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito
ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a
proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione
della razza, del gruppo etnico o linguistico, della
provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere
statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi,
all’assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai
trasferimenti, alla progressione in carriera e ai
licenziamenti dell’azienda interessata. Il giudice valuta i
fatti dedotti nei limiti di cui all’articolo 2729, primo
comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche
in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e
diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso
può essere presentato dalle rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi
del presente articolo, ordina al datore di lavoro di
definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano
di rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori
ai sensi dell’articolo 43 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi
vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano
stipulato contratti di appalto attinenti all’esecuzione di
opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente
comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o
enti pubblici che abbiano disposto la concessione del
beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie,
o dell’appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il
beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l’esclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione
di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori
ai sensi dell’articolo 43 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi
vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano
stipulato contratti di appalto attinenti all’esecuzione di
opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente
comunicato dal tribunale in composizione monocratica,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione,
alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano
disposto la concessione del beneficio, incluse le
agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell’appalto. Tali
amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più
gravi, dispongono l’esclusione del responsabile per due anni
da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i
comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato
sociale, ai fini dell’applicazione delle norme del presente
articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri
di osservazione, di informazione e di assistenza legale per
gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Art. 45
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è
istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie,
destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli
articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali
o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e
dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme
derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in
lire 12.500 milioni per l’anno 1997, in lire 58.000 milioni
per l’anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l’anno 1999.
Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti
da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da
organismi dell’Unione europea, che sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri interessati. Il regolamento di attuazione
disciplina le modalità per la presentazione, l’esame,
l’erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca
del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano,
nelle materie di propria competenza, programmi annuali o
pluriennali relativi a proprie iniziative e attività
concernenti l’immigrazione, con particolare riguardo
all’effettiva e completa attuazione operativa del presente
testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività
culturali, formative, informative, di integrazione e di
promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati
secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di
attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private
prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo,
compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per
l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data
non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle
somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo
di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data
di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione è disposta per l’intero ammontare delle
predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Art. 46
(Commissione per le politiche di integrazione)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari sociali è istituita la
commissione per le politiche di integrazione.
2. La commissione ha i compiti di predisporre per il
Governo, anche ai fini dell’obbligo di riferire al
Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione
delle politiche per l’integrazione degli immigrati, di
formulare proposte di interventi di adeguamento di tali
politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal
Governo concernenti le politiche per l’immigrazione,
interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La commissione è composta da rappresentanti del
Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per
le pari opportunita'[71] della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno,
di grazia e giustizia,[72] del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da
un numero massimo di dieci esperti, con qualificata
esperienza nel campo dell’analisi sociale, giuridica ed
economica dei problemi dell’immigrazione, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della
commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo
esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione
di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute
della commissione i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali di altre amministrazioni
pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati
l’organizzazione della segreteria della commissione,
istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i
rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione
e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per
lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il
funzionamento della commissione dal decreto di cui
all’articolo 45, comma 1, la commissione può affidare
l’effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche
e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante
convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal
presidente della medesima, e provvedere all’acquisto di
pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti.
6. Per l’adempimento dei propri compiti la commissione può
avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti
pubblici, delle regioni e degli enti locali.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 47
( Abrogazioni)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico,
sono abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad
eccezione dell’art. 3;
c) il comma 13 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.
335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ;
c) l’articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto
legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre
1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. All’art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n.
390, restano soppresse le parole:
“, sempre che esistano trattati o accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica
italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve
le diverse disposizioni previste nell’ambito dei programmi
in favore dei Paesi in via di sviluppo”.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione del presente testo unico sono
abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del
regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 48
(Copertura finanziaria)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)
1. All’onere derivante dall’attuazione della legge 6 marzo
1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire
42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l’anno 1997 e a lire
104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del
bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per
l’anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, l’accantonamento relativo al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e
1999 l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l’accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni
1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 49
(Disposizioni finali e transitorie[73])
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6
marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico si provvede a
dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle
apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione
in via telematica dei dati di identificazione personale
nonché delle operazioni necessarie per assicurare il
collegamento tra le questure e il sistema informativo della
Direzione centrale della polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello
Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti
stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il
1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in
attuazione del documento programmatico di cui all'articolo
3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con
le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto,
puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi
ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi
per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano
disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza
dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, si applicano le misure previste dal presente testo
unico.[74]
2. All’onere conseguente all’applicazione del comma 1,
valutato in lire 8.000 milioni per l’anno 1998, si provvede
a carico delle risorse di cui all’articolo 48 e comunque nel
rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o internate, il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta
modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi
a quelle gia' in atto per le questure e si avvale delle
procedure definite d'intesa con il Dipartimento della
pubblica sicurezza.[75]
L. 488/1999 *
Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge
finanziaria 2000)
(Disposizioni rilevanti)
Art. 49
Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita’
...
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie
ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, per le quali sono in atto o sono stati versati
contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni
minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa
data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo
pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia
corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale
obbligatoria della maternita', ovvero per la quota
differenziale rispetto alla prestazione complessiva in
godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica
uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una
qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e
possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla
nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della
perdita del diritto a prestazioni previdenziali o
assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre
mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i
decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o
dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non
sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e
comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi
decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto
periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente
individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di
lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna
possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che
va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello
Stato, e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda
dell'interessato, da presentare in carta semplice nel
termine perentorio di sei mesi dalla nascita o
dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
...
L. 388/2000 *
Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge
finanziaria 2001)
(Disposizioni rilevanti)
Art. 80
Disposizioni in materia di politiche sociali
...
4. Il comma 3 dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, è sostituito dal seguente:
«3. L’assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente,
per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici
mensilità, per i valori dell’ISE del beneficiario inferiori
o uguali alla differenza tra il valore dell’ISE di cui al
comma 1 e il predetto importo dell’assegno su base annua.
Per valori dell’ISE del beneficiario compresi tra la
predetta differenza e il valore dell’ISE di cui al comma 1
l’assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra
l’ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per
importi annui non inferiori a 20.000 lire».
5. L’assegno di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente
modificato dal presente articolo, e come interpretato ai
sensi del comma 9, e’ concesso, nella misura e alle
condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle
relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente,
cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio
dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il
richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del
coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per
gli assegni da concedere per l’anno 2001 e successivi.
...
9. Le disposizioni dell’articolo 65 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a
percepire l’assegno spetta al richiedente convivente con i
tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei
termini previsti dalle disposizioni di attuazione.
...
19. Ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze
economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla
legislazione vigente in materia di servizi sociali sono
concessi, alle condizioni previste dalla legislazione
medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di
soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali
l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a
favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso
di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte
salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18
giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
...
L. 189/2002 *
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo
(Ulteriori disposizioni)
Articolo 1
(Cooperazione con stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di
iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis, comma 1, alla lettera i-bis), dopo
le parole “organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS)” sono aggiunte le seguenti: “ delle iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non
appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE)”;
b) all’articolo 65, comma 2, alla lettera c-sexies), dopo le
parole “a favore delle ONLUS” sono aggiunte le seguenti: “ ,
nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite
da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei
Paesi non appartenenti all’OCSE;”.
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei
programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per
interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi
non appartenenti all’Unione europea, con esclusione delle
iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto
anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati
alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al
contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nell’immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani,
nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di
stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di
cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella
applicazione della normativa internazionale in materia di
sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di
cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi
degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e
vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul
territorio italiano di cittadini espulsi.
Articolo 6
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
…
2. Con il regolamento di cui all’articolo 34, comma 1, si
procede all’attuazione e all’integrazione delle disposizioni
recate dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, con particolare riferimento
all’assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1,
lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali
condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Articolo 13
(Esecuzione dell’espulsione)
…
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza
temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite
massimo di 12,39 milioni di euro per l’anno 2002, 24,79
milioni di euro per l’anno 2003 e 24,79 milioni di euro per
l’anno 2004.
Articolo 30
(Misure di potenziamento delle rappresentanze e degli uffici
consolari)
1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di
servizio connesse con l’attuazione delle misure previste
dalla presente legge, e nelle more del completamento degli
organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso
alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima
categoria possono assumere, previa autorizzazione
dell’Amministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo
di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente
di cui all’articolo 152, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. Per le stesse esigenze il
contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi
periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di
cui all’articolo 153, secondo e terzo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le
suddette unità di personale sono destinate a svolgere
mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi
all’estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di
unità di personale di ruolo appartenente alle aree
funzionali è conseguentemente adibito all’espletamento di
funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo,
nonchè di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l’assunzione del personale di cui al comma 1 si
applicano le procedure previste per il personale temporaneo
di cui all’articolo 153 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967.
Articolo 32
(Procedura semplificata)
...
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è
autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di
euro per l’anno 2003.
Articolo 33
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore della presente legge, ha occupato alle proprie
dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo
ad attività di assistenza a componenti della famiglia
affetti da patologie o handicap che ne limitano
l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza
del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo competente per territorio mediante presentazione
della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal
presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del
presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare,
con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare. La dichiarazione di emersione è presentata dal
richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per
quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio
postale accettante.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di
inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione
attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la
regolarità della sua presenza in Italia;
b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità dei
lavoratori occupati;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di
impiego;
d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di
emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari
all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro
dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di
penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d’opera,
nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno
dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo 6
della presente -legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del
componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il
lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il
lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico
di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio
territoriale del Governo competente per territorio verifica
l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la
questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale
rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno,
dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale
del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di
cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è
riferita la denuncia. E' data facolta' all'INAIL di accedere
al registro informatizzato.[76]
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste
dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del
permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive
di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile
previo accertamento da parte dell’organo competente della
prova della continuazione del rapporto e della regolarità
della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale
del lavoratore extracomunitario interessato[77], salvo
quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e
dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni[78]. La mancata
presentazione delle parti comporta l’archiviazione del
relativo procedimento.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi
dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di
soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della
sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica l’articolo 22, comma 12, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni.[79] Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali determina con proprio decreto i
parametri retributivi e le modalità di calcolo e di
corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a),
nonché le modalità per la successiva imputazione delle
stesse sia per far fronte all'organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in
relazione alla posizione contributiva, previdenziale e
assistenziale[80] del lavoratore interessato in modo da
garantire l’equilibrio finanziario delle relative gestioni
previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina
altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma
3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro che occupino prestatori d’opera
extracomunitari
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento
di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del
permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni
per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze
obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca,
fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e
c), non può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui
il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a
procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il
fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l’interessato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi
nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 13, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato
di cui all’articolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall’articolo
3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello
stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro,
rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera[81];
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini
della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che
i relativi procedimenti si siano conclusi con un
provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste
o non costituisce reato o che l’interessato non lo ha
commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti
dall’articolo 411 del codice di procedura penale[82], ovvero
risultino destinatari dell’applicazione di una misura di
prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione.
Le disposizioni del presente articolo non costituiscono
impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai
sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in
materia di immigrazione della presente legge, è punito con
la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
Articolo 34
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, all’emanazione delle norme
di attuazione ed integrazione della presente legge, nonché
alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni
contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo
regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello
sportello unico per l’immigrazione previsto dalla presente
legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento le funzioni gia’ esercitate in materia di
immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla
data di entrata in vigore della presente legge continuano ad
essere svolte dalle direzioni medesime[83].
1. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, alla revisione ed integrazione delle
disposizioni regolamentari vigenti sull’immigrazione, sulla
condizione dello straniero e sul diritto di asilo,
limitatamente alle seguenti finalità:
a) razionalizzare l’impiego della telematica nelle
comunicazioni, nelle suddette materie, tra le
amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi
già realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso
le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la
riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall’articolo 1-bis, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1999, n. 39,
introdotto dall’articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le
disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto
regolamento; fino a tale data si applica la disciplina
anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di
realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea
e assistenza, accertato con decreto del Ministro
dell’interno, sentito il Comitato di cui al comma 2
dell’articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo 2
della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni
di emergenza, può disporre l’alloggiamento, nei centri di
accoglienza di cui all’articolo 40 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non
in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno
nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul
loro allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo 35
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e
della polizia delle frontiere).
1. È istituita, presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell’interno, la Direzione centrale
dell’immigrazione e della polizia delle frontiere con
compiti di impulso e di coordinamento delle attività di
polizia di frontiera e di contrasto dell’immigrazione
clandestina, nonchè delle attività demandate alle autorità
di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno
degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale è preposto
un prefetto, nell’ambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
determinazione del numero e delle competenze degli uffici in
cui si articola la Direzione centrale dell’immigrazione e
della polizia delle frontiere, nonchè la determinazione
delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono
effettuate con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai
sensi dell’articolo 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
Dall’istituzione della Direzione centrale, che si avvale
delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti,
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui
all’articolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, è conseguentemente modificata in «Direzione centrale
per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e
per i reparti speciali della Polizia di Stato».
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di
cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di
cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Articolo 36
(Esperti della Polizia di Stato)
1. Nell’ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione
dell’immigrazione clandestina, il Ministero dell’interno,
d’intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare
presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti
nominati secondo le procedure e le modalità previste
dall’articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente
previsto dal citato articolo 168 è aumentato sino ad un
massimo di ulteriori undici unità, riservate agli esperti
della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati
ai sensi del presente comma.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per
l’anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall’anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art.37
(Disposizione relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dall’articolo 18 della
legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione
di «Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione
dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione» sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e
vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge,
nonché degli accordi internazionali e della restante
legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali
materie il Governo presenta annualmente al Comitato una
relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere
sulla propria attività.
Articolo 38
(Norma finanziaria)
1. Dall’applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25
e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 30,
comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l’anno 2002, e in
euro 3.031.517 per l’anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
3. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 1, 12,
comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di
euro per l’anno 2002, 130,65 milioni di euro per l’anno
2003, 125,62 milioni di euro per l’anno 2004 e 117,75
milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
L. 222/2002 *
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195,
recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione
del lavoro irregolare di extracomunitari
(Ulteriori disposizioni)
Articolo 1.
(Legalizzazione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nell’esercizio di un’attività di impresa sia in
forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore del presente
decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari
in posizione irregolare, può denunciare, entro la data
dell’11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente
per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese,
di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.
Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia
è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A
tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata
dal timbro dell’ufficio postale accettante. La dichiarazione
di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese,
agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi dell’imprenditore o della società e
del suo legale rappresentante;
b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la
dichiarazione;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalità di
impiego;
d) l’indicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono
allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a
stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato
ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad
un anno nelle forme di cui all’articolo 5-bis del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di seguito denominato: «testo unico», di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo
6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari
a 700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un
registro informatizzato di coloro che hanno presentato la
predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai
quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica
l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la
comunica al centro per l’impiego competente per territorio.
La questura accerta se sussistono motivi ostativi
all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità
pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e
per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno,
permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La
mancata presentazione delle parti comporta l’improcedibilità
e l’archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di
soggiorno può essere rinnovato previo accertamento
dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non
inferiore ad un anno, nonchè della regolarità della
posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del
lavoratore extracomunitario interessato[84], salvo quanto
previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni[85].
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi
dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
afferenti all’occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di
soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della
sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica l’articolo 22, comma 12, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni. Le predette cause di non
punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato
una dichiarazione di emersione contenente dati non
rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di
soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina, con proprio decreto, le modalità per
l’imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3,
lettera b), sia per fare fronte all’organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in
relazione alla posizione contributiva previdenziale ed
assistenziale del lavoratore interessato, al fine di
garantire l’equilibrio finanziario delle relative gestioni
previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina
altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma
1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento
di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del
permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni
per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze
obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca,
fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive
lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta
nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia
stato sottoposto a procedimento penale per delitto non
colposo che non si sia concluso con un provvedimento che
abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce
reato o che l’interessato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi
nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 13, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato
di cui all’articolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni,
sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno
per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti
di espulsione ai sensi della presente lettera.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini
della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che
il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento
che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non
costituisce reato o che l’interessato non lo ha commesso
ovvero nei casi di archiviazione previsti dall’articolo 411
del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari
dell’applicazione di una misura di prevenzione o di
sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai
sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in
materia di immigrazione del presente decreto, è punito con
la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro,
l’obbligo relativo alla comunicazione dell’alloggio di cui
all’articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in
relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può
essere adempiuto fino alla data dell’11 novembre 2002. La
medesima disposizione si applica anche relativamente alla
procedura di emersione di cui all’articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189
Articolo 2.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui
all’articolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di
allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei
lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso
articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza
dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca
degli eventuali provvedimenti di espulsione già adottati nei
confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di
soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 2-bis,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come introdotto dall’articolo 5, comma 1,
lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori
extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del
presente decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono
sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla
data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in
sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonchè le modalità di
presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui
all’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche
per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di
lavoro irregolare previste dall’articolo 33 della legge 30
luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis
dell’articolo 5 del testo unico, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall’articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30
luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che
richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere
a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a
tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il
rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui
agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del
testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e
7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la
disciplina in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
prevista all’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. All’atto della consegna della carta d’identità
elettronica, di cui all’articolo 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i
cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici,
ai sensi dell’articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo
unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettere b) e g),
della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo modalità
stabilite, anche per quanto riguarda l’utilizzazione e la
conservazione dei dati e l’accesso alle informazioni
raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo
articolo 36 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
8. Al comma 4, primo periodo, dell’articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n.
189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di
cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero
con permesso umanitario di cui all’articolo 5, comma 6, del
testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia
prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato
di cui all’articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio
rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di
rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere
mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma
massima pari ad un terzo dell’importo complessivo mensile.
...
Articolo 3.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 3, valutato in euro 1.420.160 per l’anno 2002 ed in
euro 5.955.640 per l’anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1,
commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per l’anno 2002 ed
in euro 1.861.548 per l’anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2-bis. Per l’erogazione del compenso per lavoro
straordinario a favore del personale dell’Amministrazione
civile dell’interno impiegato per fronteggiare l’ulteriore
attività richiesta per la definizione delle procedure di
regolarizzazione di cui all’articolo 1, è autorizzata la
spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per l’anno
2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dall’anno 2003, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
D. LGS. 85/2003 *
Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della
direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea che non possono rientrare nei Paesi di origine
secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20
luglio 2001 del Consiglio dell'Unione europea, di seguito
denominato Consiglio.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) "protezione temporanea": la procedura di carattere
eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o
di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da
Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono
rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e
temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora
sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far
fronte a tale afflusso;
b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28 luglio
1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
c) "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi che
hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione
d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in
risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il
cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta
momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione
nel Paese stesso, anche nell'ambito d'applicazione
dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra, ed in
particolare le persone fuggite da zone di conflitto armato o
di violenza endemica ovvero le persone che siano soggette a
rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei
diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;
d) "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio dell'Unione
europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti
da un Paese determinato o da una zona geografica
determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o
sia agevolato, per esempio, mediante un programma di
evacuazione;
e) "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai
sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;
f) "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi non
appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di eta'
inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio
nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta,
finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona
per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati
abbandonati, una volta entrati nel territorio nazionale;
g) "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di un
Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione
temporanea e che intende ricongiungersi ai suoi familiari;
h) "decisione del Consiglio europeo": la decisione del
Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della
direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 che accerta
l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ovvero
dichiara la sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.
Art. 3.
Misure di protezione temporanea
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti delle
risorse di cui all'articolo 12, le misure di protezione
temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati
accertato con decisione del Consiglio, ai sensi
dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE per la durata
massima di un anno, prorogabile, con decisione del
Consiglio, una sola volta per un pari periodo e nei limiti
previsti dalla dichiarazione di disponibilita' a ricevere
sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.
2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine
deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per
effetto di decisione del medesimo Consiglio.
Art. 4.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:
a) la data di decorrenza della protezione temporanea;
b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione
temporanea;
c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza degli
sfollati;
d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il
rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), degli
eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale;
e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati
dalla lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo
studio e al lavoro, quelle relative alla disciplina degli
eventuali ricongiungimenti familiari e alla registrazione
dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi
di soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del
decreto di programmazione annuale ai sensi di quanto
disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico;
f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione
amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione
europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea
e dell'interscambio di dati di cui al presente decreto;
g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento delle
associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per
l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per
il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i
minori alla pari con i cittadini italiani, nonche' per
l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle
imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per
le categorie di persone con bisogni particolari, quali i
minori non accompagnati e le persone che abbiano subito
torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica,
fisica o sessuale;
h) gli interventi, anche con la collaborazione di
associazioni od organizzazioni internazionali o
intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;
i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della
decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al
trasferimento della persona protetta temporaneamente fra
Stati membri e quelli inerenti la cooperazione
amministrativa di cui alla lettera f);
l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una
domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente
protetta.
2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le
norme di cui all'articolo 33 del testo unico.
Art. 5.
Casi di esclusione
1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di
protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per
ritenere che abbiano commesso:
a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un
crimine contro l'umanita' cosi' come definiti dagli
strumenti internazionali elaborati per stabilire
disposizioni riguardo a tali crimini, cosi' come recepiti
dall'ordinamento interno;
b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del
territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure
di protezione temporanea. La valutazione della gravita' del
reato deve tenere conto della gravita' del pericolo cui
andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le
condotte connotate di particolare crudelta', anche se
attuate con finalita' politica, sono considerate di natura
non politica;
c) atti contrari ai principi e alle finalita' delle Nazioni
Unite.
2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli
sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza
passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena
a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per
reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia
e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o
di minori da impiegare in attivita' illecite ovvero per
motivi di ordine o sicurezza pubblica.
3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea
sono adottate esclusivamente in base al comportamento
personale dell'interessato e sul principio di
proporzionalita'.
4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione
temporanea sono allontanati dal territorio nazionale ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico.
Art. 6.
Ricongiungimento familiare
1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona
ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente
decreto puo' essere richiesto per:
a) il coniuge non legalmente separato;
b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo
coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero
legalmente separati. I minori in affidamento o sottoposti a
tutela sono equiparati ai figli. Ai fini del
ricongiungimento si considerano minori i figli di eta'
inferiore a diciotto anni;
c) i genitori della persona ammessa alla protezione
temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo
familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il
forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a
carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo,
qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di
provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni
conviventi nel medesimo periodo e a carico, anche
parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri
figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati gravi motivi di salute;
d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione
temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo
familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il
forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a
carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo,
qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al
proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che
comporti invalidita' totale.
2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate
alla lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei
confronti di coloro che risultino soggiornanti fuori del
territorio degli Stati membri dell'Unione europea.
3. Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di
soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella
del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.
4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione
europea non possono essere effettuati senza il consenso
degli interessati.
Art. 7.
Istanze di asilo
1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non
preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento
dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di
Ginevra. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1,
stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il
riconoscimento dello status di rifugiato presentate da
persone che beneficiano della protezione temporanea, con
riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della
decisione sull'istanza al termine della protezione
temporanea.
2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del
comma 1, il richiedente lo status di rifugiato potra'
beneficiare del regime di protezione temporanea solo se
presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello
status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un
esito finale negativo.
3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma
1, il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le
modalita' del soggiorno in attesa della decisione per le
persone che hanno goduto della protezione temporanea e che
hanno presentato una domanda di asilo.
Art. 8.
Informazioni
1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene
consegnato un documento redatto in una lingua che e'
presumibile che essa conosca o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo che illustra i suoi diritti, i
suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.
2. Le persone che godono della protezione temporanea e che,
nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli
altri Stati membri, vengono trasferite da uno Stato membro
all'altro o chiedono ed ottengano il trasferimento vengono
fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui
all'allegato I.
Art. 9.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione
temporanea e gli altri provvedimenti connessi al presente
decreto si osservano le norme dell'articolo 6, comma 10, del
testo unico , ad eccezione dei ricorsi fondati su norme
contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali
si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del
testo unico.
2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e
tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della
persona protetta temporaneamente sono motivati e recano
l'indicazione dell'autorita' presso la quale e' possibile
ricorrere e dei relativi termini di presentazione del
ricorso.
Art. 10.
Divieto di allontanamento
1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo
accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso
di trasferimento volontario tra Stati membri, ovvero previa
autorizzazione dell'Autorita' che ha rilasciato il permesso
di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio
nazionale. La persona che gode della protezione temporanea
accordata da un altro Stato membro che entri illegalmente
nel territorio nazionale e' allontanata verso quest'ultimo.
Art. 11.
Rimpatri
1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono
stabilite:
a) le modalita' per il rimpatrio volontario o assistito da
attuare anche con la collaborazione di associazioni od
organizzazioni nazionali, internazionali od
intergovernative;
b) le modalita' per attuare il rimpatrio forzoso, da
attuarsi in modo rispettoso della dignita' umana;
c) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per
impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare
nel Paese di provenienza alla scadenza del regime di
protezione temporanea;
d) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che
frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno
scolastico in corso.
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183.
2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono
riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione
di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio in applicazione del presente articolo.
Art. 13.
Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del testo unico, e successive
modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
D. LGS. 215/2003 *
Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive
modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la
parita’ di trattamento tra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni relative
all'attuazione della parita' di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
disponendo le misure necessarie affinche' le differenze di
razza o di origine etnica non siano causa di
discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del
diverso impatto che le stesse forme di discriminazione
possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di
forme di razzismo a carattere culturale e religioso.
Art. 2
Nozione di discriminazione
1. Ai fini del presente decreto, per principio di parita' di
trattamento si intende l'assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o
dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia
praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi'
come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine
etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di
quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in
situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri possono mettere le persone di una
determinata razza od origine etnica in una posizione di
particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di
seguito denominato: «testo unico».
3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai
sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di
razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di
violare la dignita' di una persona e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o
dell'origine etnica e' considerato una discriminazione ai
sensi del comma 1.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione
di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia
nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di
tutela giurisdizionale, secondo le forme previste
dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti
aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che
dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni
di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli
avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del
licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e
formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di
lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni
professionali e prestazioni erogate dalle medesime
organizzazioni;
e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;
f) assistenza sanitaria;
g) prestazioni sociali;
h) istruzione;
i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.
2. Il presente decreto legislativo non riguarda le
differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e non
pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni
relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso
all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei
cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio
dello Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato in base
alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei
predetti soggetti.
3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o
dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono
atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle
differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse
alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per
la natura di un'attivita' lavorativa o per il contesto in
cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini
dello svolgimento dell'attivita' medesima.
4. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai
sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che,
pur risultando indirettamente discriminatorie, siano
giustificate oggettivamente da finalita' legittime
perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.
Art. 4
Tutela giurisdizionale dei diritti
1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i
comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme
previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo
unico.
2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della
sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo
2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti collettivi, puo'
promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile o,
nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui
all'articolo 5, comma 1.
3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un
comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre
in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi
di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il
giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del
codice civile.
4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice,
oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno
anche non patrimoniale, ordina la cessazione del
comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio,
ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti.
Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo'
ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un
piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del
danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento
discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente
azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente
attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto
del principio della parita' di trattamento.
6. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del
provvedimento[86] di cui ai commi 4 e 5, a spese del
convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura
nazionale.
7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo
per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5
Legittimazione ad agire
1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4, in
forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per
conto o a sostegno del soggetto passivo della
discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un
apposito elenco approvato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari
opportunita' ed individuati sulla base delle finalita'
programmatiche e della continuita' dell'azione.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le
associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche'
le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui
all'articolo 6.
3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al
comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai sensi
dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva
qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato
le persone lese dalla discriminazione.
Art. 6
Registro delle associazioni e degli enti che svolgono
attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito il
registro delle associazioni e degli enti che svolgono
attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni e della
promozione della parita' di trattamento.
2. L'iscrizione nel registro e' subordinata al possesso dei
seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno
statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e
preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai
fenomeni di discriminazione e la promozione della parita' di
trattamento, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle
uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e
tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti
in materia di contabilita' delle associazioni non
riconosciute;
d) svolgimento di un'attivita' continuativa nell'anno
precedente;
e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna
condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita'
dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi
rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le pari opportunita' provvede annualmente
all'aggiornamento del registro.
Art. 7
Ufficio per il contrasto delle discriminazioni
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' un ufficio
per la promozione della parita' di trattamento e la
rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia
delle parita' di trattamento e dell'operativita' degli
strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo
autonomo e imparziale, attivita' di promozione della parita'
e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata
sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica che
tenga conto del diverso impatto che le stesse
discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonche'
dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e
religioso.
2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1
sono i seguenti:
a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o
amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono
lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme
di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;
b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni
dell'autorita' giudiziaria, inchieste al fine di verificare
l'esistenza di fenomeni discriminatori;
c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e
privati, in particolare da parte delle associazioni e degli
enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi
compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o
compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o
all'origine etnica;
d) diffondere la massima conoscenza possibile degli
strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della
parita' di trattamento e la realizzazione di campagne di
informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse
alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonche'
proposte di modifica della normativa vigente;
f) redigere una relazione annuale per il Parlamento
sull'effettiva applicazione del principio di parita' di
trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela,
nonche' una relazione annuale al Presidente del Consiglio
dei Ministri sull'attivita' svolta;
g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi
di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e
gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni
non governative operanti nel settore e con gli istituti
specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di
elaborare linee guida in materia di lotta alle
discriminazioni.
3. L'ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone ed
imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni
e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei
compiti di cui al comma 2.
4. L'ufficio, diretto da un responsabile nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato, si articola secondo le modalita' organizzative
fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, con cui si provvede ad apportare le opportune
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4
settembre 2002.
5. L'ufficio puo' avvalersi anche di personale di altre
amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e
avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando,
aspettativa o fuori ruolo, nonche' di esperti e consulenti
esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. Il numero dei soggetti di cui al comma 5 e' determinato
con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto previsto
dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
303.
7. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti,
anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di
elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche'
nei settori della lotta alle discriminazioni,
dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in
condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di
pubblica utilita', della comunicazione sociale e
dell'analisi delle politiche pubbliche.
8. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'istituzione e
funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7, nel limite
massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal
2003, si provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della
legge 1° marzo 2002, n. 39.
2. Fatto salvo quanto previo dal comma 1, dall'attuazione
del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato.
D. LGS. 276/2003 *
Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30
(Disposizioni rilevanti)
Capo II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da
particolari soggetti
Art. 70.
Definizione e campo di applicazione
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono
attivita' lavorative di natura meramente occasionale rese da
soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non
ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone
anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e
manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di
volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come
quelli dovuti a calamita' o eventi naturali improvvisi, o di
solidarieta'.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di
natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per
tali le attivita' che coinvolgono il lavoratore per una
durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno
complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila[87]
euro sempre nel corso di un anno solare.
Art. 71.
Prestatori di lavoro accessorio
1. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in
Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere
prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro
disponibilita' ai servizi per l'impiego delle province,
nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti
accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro
comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di
prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese,
una tessera magnetica dalla quale risulti la loro
condizione.
Art. 72.
Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o
più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il
cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
giorni[88] e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della
media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative
affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del
costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso il concessionario, di cui al comma 5,
all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale
compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze
alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati
anagrafici e il codice fiscale; effettua il versamento per
suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi
contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per
cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo
autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di
rimborso spese.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, individua le aree metropolitane e il
concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima
fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro
accessorio e regolamenta criteri e modalità per il
versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture assicurative e previdenziali.[89]
L. 271/2004 *
Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241,
recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Ulteriori disposizioni)
Art. 1
…
2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in
composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai
sensi del comma 6 dell’articolo 30 e del comma 3
dell’articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio
riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di
convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto
legislativo e l’esame dei relativi ricorsi sono di
competenza del tribunale in composizione monocratica
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei
permessi di soggiorno)
1. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo
il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro
dell’interno per la semplificazione delle procedure
amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi
negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero
dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi
perla finanza pubblica, convenzioni con concessionari di
pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la
raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione
dell’interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati
indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di
altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti
richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati,
dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con
decreto del Ministro dell’interno, si determina l’importo
dell’onere a carico dell’interessato al rilascio dei
provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati
del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle
convenzioni, possono essere autorizzati a procedere
all’identificazione degli interessati, con l’osservanza
delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per
gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o
atti destinati alle pubbliche amministrazioni"».
DPR 394/1999 *
Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n.
394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286
DPR 394/1999 MODIFICHE APPORTATE DAL DPR 18/10/2004
Nota: alcune delle modifiche sembrano frutto di errore (sono
indicate in nota)
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
(Accertamento della condizione di reciprocità)
1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del
procedimento amministrativo che ammette lo straniero al
godimento dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano
l’esercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi
prestano assistenza, richiedono l’accertamento della
condizione di reciprocità al Ministero degli affari esteri,
nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo
unico", ed in quelli per i quali le convenzioni
internazionali prevedono la condizione di reciprocità.
1. Ai fini dell’accertamento della condizione di
reciprocità, nei casi previsti dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di seguito
denominato: “testo unico”, il Ministero degli affari esteri,
a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei
procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al
godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle
verifiche del godimento dei diritti in questione da parte
dei cittadini italiani nei Paesi d’origine dei suddetti
stranieri.
2. L’accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i
cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui
all’articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini
stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l’esercizio di
un’impresa individuale, e per i relativi familiari in regola
con il soggiorno.
2. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i
cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini
stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di
un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi
umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari
in regola con il soggiorno
Art. 2
(Rapporti con la pubblica amministrazione)
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
limitatamente agli stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo
unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione
o la produzione di specifici documenti.
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e
qualità personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le
disposizioni del testo unico o del presente regolamento che
prevedono l’esibizione o la produzione di specifici
documenti.
2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli
indicati nel comma 1, sono documentati, salvo che le
Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in
lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver
avvisato l’interessato che la produzione di atti o documenti
non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana.
2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli
indicati nel comma 1, sono documentati (...) mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi
dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e
corredati di traduzione in lingua italiana, di cui
l’autorità consolare italiana attesta la conformità
all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per
l’Italia. L'interessato deve essere informato che la
produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come
reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui
all’articolo 4, comma 2, del testo unico.
2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al
comma 1 non possono essere documentati mediante certificati
o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere,
in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o
della presunta inaffidabilita’ dei documenti rilasciati
dall’autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del
Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze
diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di
certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla
base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese
degli interessati.
Art. 3
(Comunicazioni allo straniero)
1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità
giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali
previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono
effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato
dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli
stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati
dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o
dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali
od agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al
comma 3, o, quando la persona è irreperibile, mediante
notificazione effettuata nell’ultimo domicilio conosciuto.
3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto
di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del
permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione
del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta
di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante
consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento
scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali
modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da
assicurare la riservatezza del contenuto dell’atto. Se lo
straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento
deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto,
anche mediante appositi formulari sufficientemente
dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non
è possibile, in una delle lingue inglese, francese o
spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
Analogamente si provvede per il diniego del visto di
ingresso o di reingresso, e la sintesi del provvedimento,
può essere effettuata, a richiesta, anche in arabo.
3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto
di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del
permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione
del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta
di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante
consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento
scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali
modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da
assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo
straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento
deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto,
anche mediante appositi formulari sufficientemente
dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non
è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla
traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle
lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza
indicata dall'interessato. (...)
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al
comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di
essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione,
qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio
a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n.
217, ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia,
sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal
giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con l’avviso di
cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello
incaricato di ufficio.
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al
comma 3, lo straniero è altresì informato del diritto di
essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione,
qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio
a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n.
217, e successive modificazioni, ed è avvisato che, in
mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un
difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni
dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno
effettuate con l’avviso di cancelleria al difensore nominato
dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
Art. 4
(Comunicazioni all’autorità consolare)
1. L’informazione prevista dal comma 7 dell’articolo 2 del
testo unico contiene:
a) l’indicazione dell’autorità giudiziaria o amministrativa
che effettua l’informazione;
b) le generalità dello straniero e la sua nazionalità,
nonché, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro
documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le
informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
c) l’indicazione delle situazioni che comportano l’obbligo
dell’informazione, con specificazione della data di
accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un
provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi
dello stesso;
d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di
provvedimento restrittivo della libertà personale, di
decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero
mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di
comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica
o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è
cittadino si trovi all’estero, le comunicazioni verranno
fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad
interessare la rappresentanza competente.
3. L’obbligo di informazione all’autorità diplomatica o
consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica
richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari
espressamente di non volersi avvalere degli interventi di
tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai
quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita
la potestà sul minore.
4. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, del
testo unico, l’informazione all’autorità consolare non è
comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il
pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo
familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine
nazionale, di condizioni personali o sociali.
CAPO II
INGRESSO E SOGGIORNO
Art. 5
(Rilascio dei visti di ingresso)
1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel
territorio dello Stato è di competenza delle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e, tranne
in casi particolari, territorialmente competenti per il
luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di
frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare
visti di ingresso o di transito, per una durata non
superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per
casi di assoluta necessità.
2. Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti
e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai
motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal
richiedente.
3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi
di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per
l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da
apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri,
emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e della
previdenza sociale, di grazia e giustizia e della
solidarietà sociale, periodicamente aggiornate anche in
esecuzione degli obblighi internazionali assunti
dall'Italia.
3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi
di ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per
l’ottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da
apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri,
adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con i Ministri dell’interno, del lavoro e delle
politiche sociali, della giustizia, della salute,
dell’istruzione, dell’ università e della ricerca, delle
attività produttive e per gli affari regionali e sono
periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi
internazionali assunti dall’Italia.
4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono
tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate
forme di pubblicità di detti requisiti e condizioni, nonché
degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da
particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate
nell’ambito della cooperazione con le rappresentanze degli
altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione
dell’Ac-cordo di Schengen.
5. Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero
deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli
eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o
di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il
luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda
per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le
proprie generalità complete e quelle degli eventuali
familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro
documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove
è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.
6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro
documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la
documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e,
in ogni caso, quella concernente:
a) la finalità del viaggio;
b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per
la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le
direttive di cui all’articolo 4, comma 3, del testo unico,
ovvero la documentazione inerente alla prestazione di
garanzia nei casi di cui all’articolo 23 del testo unico;
c) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per
la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le
direttive di cui all’articolo 4, comma 3, del testo unico
(...);
c-bis) il nulla osta di approvazione del progetto da parte
del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa
acquisizione di quello della questura per i componenti del
nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista
dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto
per il soggiorno di cui all’articolo 10, comma 3-bis;
d) le condizioni di alloggio.
7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero
deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6
anche:
7. (...)
a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio,
minore età o inabilità al lavoro e di convivenza. A tal fine
i certificati rilasciati dalla competente autorità dello
Stato estero sono autenticati dall’autorità consolare
italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana
dei documenti è conforme agli originali
b) il nulla osta della questura, utile anche ai fini
dell’accertamento della disponibilità di un alloggio, a
norma dell’articolo 29, comma 3, lettera a), del testo
unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso
articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve
produrre l’attestazione dell’ufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del
testo unico ovvero il certificato di idoneità
igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità sanitaria
locale competente per territorio.
8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli
accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi
comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è
rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
8. Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli
accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi
comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è
rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo
quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente
regolamento.
8-bis. Contestualmente al rilascio del visto d’ingresso, la
rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare
del visto una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese
spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate
dall’interessato, che illustri i diritti e doveri dello
straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia,
di cui all’articolo 2 del testo unico, nonché l’obbligo di
presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti
autorità dopo il suo ingresso in Italia.
Art. 6
(Visti per ricongiungimento familiare)
(Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al
seguito)
1. Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il
richiedente deve munirsi preventivamente di nulla osta della
questura, indicando le generalità delle persone per le quali
chiede il ricongiungimento e presentando:
1. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare,
per i soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, del testo
unico va presentata allo Sportello unico per l’immigrazione
presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente. La
domanda dell’interessato deve essere corredata dalla:
a) la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i
requisiti di cui all’articolo 28, comma 1, del testo unico,
o idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana
o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
a) copia della carta di soggiorno o del permesso di
soggiorno avente i requisiti di cui all’articolo 28, comma
1, del testo unico (...);
b) la documentazione attestante la disponibilità del reddito
di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo
unico;
c) la documentazione attestante la disponibilità di un
alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera a), del
testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre
l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza
dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico
ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria
rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente
per territorio.
c) la documentazione attestante la disponibilità di un
alloggio, a norma dell’articolo 29, comma 3, lettera a), del
testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre
l’attestazione dell’ufficio comunale circa la sussistenza
dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico
ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria
rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente
per territorio.
d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la
minore età e lo stato di famiglia;
e) documentazione attestante l’invalidità totale o i gravi
motivi di salute previsti dall’articolo 29, comma 1, lettere
c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del
richiedente, dal medico nominato con decreto della
rappresentanza diplomatica o consolare;
f) documentazione concernente la condizione economica nel
Paese di provenienza dei familiari a carico di cui
all’articolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo
unico, prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati,
valutata dall’autorità consolare alla luce dei parametri
locali.
2. L’autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti,
alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1,
lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali
vigenti per l’Italia prevedano diversamente, nonché alla sua
validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica
la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b) , c),
d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nulla osta lo
straniero può avvalersi di un procuratore speciale.
2. La Questura rilascia ricevuta della domanda e della
documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia
della domanda e degli atti, del timbro datario dell’ufficio
e della sigla dell’addetto alla ricezione. Verificata la
sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura
rilascia, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta
condizionato alla effettiva acquisizione, da parte
dell’autorità consolare italiana, della documentazione
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età
o inabilità al lavoro e di convivenza.
4. Lo Sportello unico per l’immigrazione rilascia ricevuta
della domanda e della documentazione presentata mediante
apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del
timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla
ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e
condizioni previsti dall’articolo 29 del testo unico, nonché
i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per
l’immigrazione verifica l’esistenza del codice fiscale o ne
richiede l’attribuzione, secondo le modalità determinate con
il decreto del Ministro dell’interno, di cui all’articolo
11, comma 2. Lo Sportello unico per l’immigrazione rilascia,
anche attraverso procedure telematiche, entro 90 giorni
dalla ricezione, il nulla osta ovvero il provvedimento di
diniego, dandone comunicazione all’autorità consolare,
avvalendosi anche del collegamento previsto con l’archivio
informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero
degli affari esteri.
3. Le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al
comma 2, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia
della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del
medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante
i presupposti di cui al comma 2, rilasciano il visto di
ingresso, previa esibizione del passaporto e della
documentazione di viaggio.
5. Le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al
comma 4, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia
della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del
medesimo comma 4, (...) rilasciano il visto di ingresso
entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di
visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo
Sportello unico
Art. 6-bis
(Diniego del visto d’ingresso)
1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo
unico e nel presente regolamento, l’autorità diplomatica o
consolare comunica allo straniero, con provvedimento
scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente
l’indicazione delle modalità di eventuale impugnazione. Il
visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate
condanne in primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del
testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua
italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una
traduzione del suo contenuto nella lingua a lui
comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o
arabo, secondo le preferenze manifestate dall’interessato.
Il provvedimento di diniego è motivato, salvo quanto
previsto dall’articolo 4, comma 2, del testo unico. Il
provvedimento è consegnato a mani proprie dell’interessato.
Art. 7
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. L’ingresso nel territorio dello Stato è comunque
subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera,
compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di
applicazione dell’Accordo di Schengen, doganali e valutari,
ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in
materia di profilassi internazionale. Per i permessi
previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti
marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente
disposte.
2. E’ fatto obbligo al personale addetto ai controlli di
frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso,
con l’indicazione della data.
3. Nei casi di forza maggiore che impediscono l’attracco o
l’atterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono
istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei
viaggiatori, lo sbarco degli stessi può essere autorizzato
dal comandante del porto o dal direttore dell’aeroporto per
motivate esigenze, previa comunicazione al questore e
all’ufficio o comando di polizia territorialmente competente
ed agli uffici di sanità marittima o aerea.
4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di
frontiera è effettuato dall’ufficio o comando di polizia
territorialmente competente, con le modalità stabilite dal
questore.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il
controllo delle persone in navigazione da diporto, che
intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui
imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare
in località sprovviste di posto di polizia di frontiera,
sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen,
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre
1993, n. 388.
Art. 8
(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)
1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per
recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera
circolazione è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia
di frontiera. E’ fatto obbligo al personale addetto ai
controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita
munito dell’indicazione del valico di frontiera e della
data.
2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che,
dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è
consentito previa esibizione al controllo di frontiera del
passaporto o documento equivalente e del permesso di
soggiorno in corso di validità.
2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che,
dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso è
consentito previa esibizione al controllo di frontiera del
passaporto o documento equivalente e del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità.
3. Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da
non più di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello
Stato, è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato
dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel
Paese di provenienza previa esibizione del documento
scaduto.
3. Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da
non più di 60 giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel
rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello
Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato
dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel
Paese di provenienza, previa esibizione del documento
scaduto. Il predetto termine di 60 giorni non si applica nei
confronti dello straniero che si è allontanato dal
territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e
si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di
comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi
parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il
possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso
di soggiorno.
4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perché
smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di
reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o
consolare unendo copia della denuncia del furto o dello
smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa
verifica dell’esistenza del provvedimento del questore
concernente il soggiorno.
5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra
nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della
carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente.
5. (...)
Art. 8-bis
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di
assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con
un’apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di
assunzione del lavoratore straniero, nonché nella proposta
di contratto di soggiorno di cui all’articolo 30-bis, comma
2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di
requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o
che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve
impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle
spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza.
2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso
di soggiorno, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, lettere a)
e b) del testo unico, è esibita dal lavoratore al momento
della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le
modalità previste dall’articolo 35, comma 1.
Art. 9
(Richiesta del permesso di soggiorno)
1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata,
entro il termine previsto dal testo unico, al questore della
provincia nella quale lo straniero intende soggiornare,
mediante scheda conforme al modello predisposto dal
Ministero dell’interno, sottoscritta dal richiedente,
corredata della fotografia dell’interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda
di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il
terzo da conservare agli atti d’ufficio e il quarto da
trasmettere al sistema informativo di cui all’articolo 49
del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari
allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da
apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato
dell’immagine, in dotazione all’ufficio.
1. La richiesta del permesso di soggiorno è presentata,
entro il termine previsto dal testo unico, al questore della
provincia nella quale lo straniero intende soggiornare,
ovvero, allo Sportello unico in caso di ricongiungimento
familiare, di cui all’articolo 6, comma 1 ed in caso
d’ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo
36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto
dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e
corredata della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda
di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il
terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da
trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49
del testo unico. In luogo della fotografia in più esemplari,
allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da
apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato
dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
1-bis. Le modalità di richiesta del permesso di soggiorno,
diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate
con decreto del Ministro dell’interno di attuazione del
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno
2002, di cui all’articolo 5, comma 8, del testo unico.
1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero,
entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, si
reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica
del visto rilasciato dall’autorità consolare e dei dati
anagrafici dello straniero, consegna il certificato di
attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo
precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui
dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura
competente per il rilascio del permesso di soggiorno,
tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto
dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.
1-quater. Lo sportello unico competente richiede
l’annullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine
di 18 mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma
l’avvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del
dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo
le modalità determinate con il decreto del Ministro
dell’interno di cui all’articolo 11, comma 2.
2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve
indicare:
a) le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli
minori conviventi, per i quali sia prevista l’iscrizione nel
permesso di soggiorno del genitore;
b) il luogo dove l’interessato dichiara di voler
soggiornare;
c) il motivo del soggiorno.
3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
a) il passaporto o altro documento equipollente da cui
risultino la nazionalità, la data, anche solo con
l’indicazione dell’anno, e il luogo di nascita degli
interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;
b) la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da
quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilità dei
mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.
b) la documentazione, (...) attestante la disponibilità dei
mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di
soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di
lavoro.
4. L’ufficio trattiene copia della documentazione esibita e
può richiedere, quando occorre verificare la sussistenza
delle condizioni previste dal testo unico, l’esibizione
della documentazione o di altri elementi occorrenti per
comprovare:
a) l’esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
b) la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti
commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in
relazione alle direttive di cui all’articolo 4, comma 3, del
testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;
c) la disponibilità di altre risorse o dell’alloggio, nei
casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo
unico o dal presente regolamento.
5. L’esibizione della documentazione inerente alla garanzia
di cui all’articolo 23 del testo unico, prestata con le
modalità di cui all’articolo 34 del presente regolamento,
esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilità dei
mezzi di sussistenza fino alla durata della garanzia.
5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi
dell’articolo 24 del testo unico per un periodo non
superiore a 30 giorni sono esonerati dall’obbligo di cui
all’articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.
6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria
per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al
soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del
testo unico.
6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria
per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al
soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del
testo unico e all’articolo 11, comma 1, lettera c).
7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti,
ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un
esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di
fotografia dell’interessato e del timbro datario
dell’ufficio e della sigla dell’addetto alla ricezione,
quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere
ritirato il permesso di soggiorno, con l’avvertenza che
all’atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione
attestante l’assolvimento degli obblighi in materia
sanitaria di cui all’articolo 34, comma 3, del testo unico.
Art. 10
(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)
1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro
documento equipollente, dal quale risulti la data di
ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso
quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per
un periodo non superiore a trenta giorni, l’esemplare della
scheda rilasciata per ricevuta a norma dell’articolo 9,
comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta
giorni successivi alla data di ingresso nel territorio
nazionale. Ai fini di cui all’articolo 6, comma 3, del testo
unico, la scheda deve essere esibita unitamente al
passaporto.
1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non
superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a
Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono
richiedere il permesso di soggiorno al momento dell’ingresso
nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la
compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La
ricevuta rilasciata dall’ufficio di polizia equivale a
permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla
data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalità e le
procedure di attuazione del presente comma sono stabilite
con decreto del Ministro dell'interno.
2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non
superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del
permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo,
mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti
e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei
documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori,
nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi
di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese
d’origine può essere documentata attraverso la attestazione
di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno
turistico.
3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta
del permesso di soggiorno, munita del timbro dell’ufficio
con data e sigla dell’operatore addetto alla ricezione,
rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a
permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni
successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale,
risultante dall’apposito timbro, munito di data, apposto sul
passaporto o altro documento equipollente all’atto del
controllo di frontiera.
3bis. Per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni di
gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di
accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalle
regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato
rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori
stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può essere
presentata dal legale rappresentante dell’ente proponente
alla questura competente mediante esibizione del passaporto
degli interessati
4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili
o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la
richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in
questura dall’esercente della struttura ricettiva o da chi
presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità
in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al
ritiro e alla consegna all’interessato della ricevuta di cui
al comma 1 e del permesso di soggiorno.
5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un
periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati
dall’obbligo di cui al comma 8 dell’articolo 6 del testo
unico.
6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei
centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a
disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione,
nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba
delle disposizioni del testo unico e del presente
regolamento concernenti l’ingresso e il soggiorno degli
stranieri nel territorio dello Stato.
Art. 11
(Rilascio del permesso di soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne
ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati
nel visto d’ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei
seguenti altri motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura
occorrente, e per asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle
procedure occorrenti;
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide,
a favore dello straniero già in possesso del permesso di
soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento
di concessione o di riconoscimento.
c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dell’Autorità
giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili
per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello
straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in
relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati
di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale,
nonché per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75;
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli
5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello
status di rifugiato ovvero acquisizione dall’interessato di
documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi
ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono
l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;
c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero
titolare di una pensione percepita in Italia;
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di
minore che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 31,
comma 3, del testo unico;
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei
minori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo
32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del
Comitato per i minori stranieri, di cui all’articolo 33 del
testo unico.
1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro
stagionale, che si trova nelle condizioni di cui
all’articolo 5, comma 3-ter, del testo unico, è rilasciato
un permesso di soggiorno triennale, con l’indicazione del
periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto permesso
di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non
si presenta all’ufficio di frontiera esterna al termine
della validità annuale e alla data prevista dal visto
d’ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale
visto d’ingresso è concesso sulla base del nulla-osta,
rilasciato ai sensi dell’articolo 38-bis.
2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità
all’Azione Comune 97/11/GAI del Consiglio dell’Unione
Europea del 16 dicembre 1996 e contiene l’indicazione del
codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro delle finanze,
sono determinate le modalità di comunicazione in via
telematica dei dati per l’attribuzione allo straniero del
codice fiscale e per l’utilizzazione dello stesso codice
come identificativo dello straniero, anche ai fini degli
Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari.
2. Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità del
Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno
2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi
di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e
contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 17,
rilasciati in formato elettronico, possono altresì contenere
i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale
fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate
le modalità di comunicazione, in via telematica, dei dati
per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per
l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo
dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei
lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro
dell’interno sono stabilite le modalità di consegna del
permesso di soggiorno.
2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti
effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno
per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare,
dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo
Sportello unico che provvede alla convocazione
dell’interessato per la successiva consegna del permesso o
dell’eventuale diniego, di cui all’articolo 12, comma 1.
3. La documentazione attestante l’assolvimento degli
obblighi in materia sanitaria di cui all’articolo 34, comma
3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro
del permesso di soggiorno.
Art. 12
(Rifiuto del permesso di soggiorno)
1. Salvo che debba disporsi il respingimento o l’espulsione
immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il
permesso di soggiorno è rifiutato il questore avvisa
l’interessato, facendone menzione nel provvedimento di
rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei
suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione di cui
all’articolo 13 del testo unico.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore
concede allo straniero un termine, non superiore a quindici
giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di
frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio
dello Stato, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà
a norma dell’articolo 13 del testo unico.
3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui
occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il
console dello Stato di appartenenza per gli eventuali
provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio,
munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la
collaborazione degli organismi che svolgono attività di
assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di
carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di
persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a
dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di
frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio
dello Stato.
Art. 13
(Rinnovo del permesso di soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti
all’Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme
previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto
Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli
motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato
oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti
da obblighi costituzionali o internazionali.
2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, del
testo unico, la documentazione attestante la disponibilità
di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi a carico può essere accertata d’ufficio sulla
base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa
dall’interessato con la richiesta di rinnovo.
2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 11, del
testo unico, la documentazione attestante la disponibilità
di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi a carico può essere accertata d’ufficio sulla
base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa
dall’interessato con la richiesta di rinnovo.
2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di
soggiorno per lavoro nonché alla consegna di
autocertificazione attestante la sussistenza di un alloggio
del lavoratore, fornito dei parametri richiamati
dall’articolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo unico.
3. La richiesta di rinnovo è presentata in duplice
esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti
esibiti, ed accertata l'identità del richiedente, rilascia
un esemplare della richiesta, munito del timbro datario
dell’ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia
riportata per iscritto, con le modalità di cui all’articolo
2, comma 6, del testo unico, l’avvertenza che l’esibizione
della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria
locale è condizione per la continuità dell’iscrizione al
Servizio sanitario nazionale.
4. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o
prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il
soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei
mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno
biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà
del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere
agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Art. 14
(Conversione del permesso di soggiorno)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può
essere utilizzato anche per le altre attività consentite
allo straniero, anche senza conversione o rettifica del
documento, per il periodo di validità dello stesso. In
particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
subordinato non stagionale consente l’esercizio di lavoro
autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che
sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla
normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa
in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa
in qualità di socio lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo
consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo
di validità dello stesso, previa iscrizione nelle liste di
collocamento o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa
comunicazione del datore di lavoro alla Direzione
provinciale del lavoro;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo
consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo
di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco
anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa
comunicazione del datore di lavoro alla Direzione
provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o
per ingresso al seguito del lavoratore consente l’esercizio
del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni
di cui alle lettere precedenti.
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o
per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari
ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che
si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 32, commi
1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per
i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente
l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo
alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere
convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva
di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c-quater).
2. L’ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il
titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal
comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro,
nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla
questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il
permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da
quello riportato nel documento.
3. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di
soggiorno per l’attività effettivamente svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione consente, per il periodo di validità dello
stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per
un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche
cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il
limite annuale di 1.040 ore.
5. Fermi restando i requisiti previsti dall’articolo 6,
comma 1, del testo unico, le quote d’ingresso definite nei
decreti di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico, per
l’anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in
misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi
di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno
per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento
della maggiore età. La stessa disposizione si applica agli
stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di
laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza
dei relativi corsi di studio in Italia.
5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi
internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero
è ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in
Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione può essere convertito, prima della scadenza, in
permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle
quote fissate a norma dell’articolo 3 del testo unico
attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa
idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di
lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo
o autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione
concernente ogni altro adempimento amministrativo richiesto,
nonché della documentazione comprovante il possesso delle
disponibilità finanziarie occorrenti per l’esercizio
dell’attività.
6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi
internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero
è ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il
permesso di soggiorno per motivi di studio (...) può essere
convertito prima della scadenza in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma
dell’articolo 3 del testo unico, e previa stipula del
contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico
ai sensi dell’articolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro
autonomo, previo rilascio della certificazione di cui
all’articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello
Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti
dall’articolo 39, comma 9[90]. La disposizione si applica
anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di
formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia.
In tale caso, la conversione è possibile, soltanto, dopo la
conclusione del corso di formazione frequentato o del
tirocinio svolto.
Art. 15
(Iscrizioni anagrafiche)
1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo
i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e
dal regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente
regolamento.
2. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal
seguente:
"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di
rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di
dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del
permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per
gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della
dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60
giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di
anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero,
dandone comunicazione al questore."
"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di
rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di
dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del
permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e,
comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo
del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta
di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora
abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della
carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la
scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al
questore."[91]
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è
sostituita dalla seguente:
"c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze
delle operazioni del censimento generale della popolazione,
ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti,
opportunamente intervallati, la persona sia risultata
irreperibile, nonchè, per i cittadini stranieri, per
irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato
rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 3,
trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o
della carta di soggiorno, previo avviso da parte
dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30
giorni.".
4. Al comma 2 dell’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il
seguente periodo:
" Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la
comunicazione è effettuata al questore.".
5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni
anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate
d’ufficio alla questura competente per territorio entro il
termine di quindici giorni.
6. Al comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è aggiunto il
seguente periodo:
"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono
comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del
permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di
soggiorno.".
7. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita
l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia, l’Istituto
nazionale di statistica e l’Istituto nazionale per la
previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati
personali, sono determinate le modalità di comunicazione,
anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini
stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi
dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti
organi centrali e periferici del Ministero dell’interno, nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e
27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina
anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i
Comuni dovranno procedere all’aggiornamento e alla verifica
delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già
iscritti nei registri della popolazione residente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 16
(Richiesta della carta di soggiorno)
1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui
all’articolo 9 del testo unico, l’interessato è tenuto a
farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella
approvata con decreto del Ministro dell’interno.
2. All’atto della richiesta, da presentare alla questura del
luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:
a) le proprie generalità complete;
b) il luogo o i luoghi in cui l’interessato ha soggiornato
in Italia nei cinque anni precedenti;
c) il luogo di residenza;
d) le fonti di reddito, specificandone l’ammontare.
d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento
del trattamento pensionistico per invalidità, specificandone
l’ammontare.
3. La domanda deve essere corredata da:
a) copia del passaporto o di documento equipollente o del
documento di identificazione rilasciato dalla competente
autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data,
anche solo con l’indicazione dell’anno, e il luogo di
nascita, del richiedente;
b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101
rilasciato dal datore di lavoro, relativi all’anno
precedente, da cui risulti un reddito non inferiore
all’importo annuo dell’assegno sociale;
b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD
rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno
precedente, da cui risulti un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale;
c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle
iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
d) fotografia della persona interessata, in formato tessera,
in quattro esemplari, salvo quanto previsto dall’articolo 9,
comma 1;
4. Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui
all’articolo 9, comma 1, del testo unico, le indicazioni di
cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del
presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i
figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali
pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere
prodotta la documentazione comprovante:
4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2 e 30,
comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai
familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e all’articolo 29,
comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le
indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al
comma 3 (...) devono riguardare anche il coniuge ed i figli
minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia
richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la
documentazione comprovante:
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i
certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero devono essere autenticati dall’autorità consolare
italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana
dei documenti è conforme agli originali;
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i
certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero sono legalizzati dall’autorità consolare italiana che
attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è
conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei
casi in cui gli accordi internazionali vigenti per l’Italia
prevedano diversamente. Tale documentazione non è richiesta
qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio
nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento
familiare;
b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell’articolo
29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine
l'interessato deve produrre l’attestazione dell’ufficio
comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al
predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di
idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità
sanitaria locale competente per territorio;
b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell’articolo
29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine
l'interessato deve produrre l’attestazione dell’ufficio
comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al
predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di
idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall’Azienda unità
sanitaria locale competente per territorio;
c) il reddito richiesto per le finalità di cui all’articolo
29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di
quello dei familiari conviventi non a carico.
5. Se la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di
coniuge straniero o genitore straniero convivente con
cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell’Unione
europea residente in Italia, di cui all’articolo 9, comma 2,
del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie
generalità, deve indicare quelle dell’altro coniuge o del
figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio
minore convivente, nelle condizioni di cui all’articolo 9,
comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è richiesta
da chi esercita la potestà sul minore.
6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere
corredata, oltre che della documentazione relativa al
reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti lo
stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di
cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea
residente in Italia.
6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere
corredata (...) delle certificazioni comprovanti lo stato di
coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino
italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residente
in Italia.
7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i
documenti allegati ed accertata l'identità dei richiedenti,
ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrà
essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non
sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.
Art. 17
(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)
1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla
richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste
dal testo unico.
2. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è
soggetta a vidimazione, su richiesta dell’interessato, nel
termine di dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno
costituisce documento di identificazione personale per non
oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il
rinnovo è effettuato a richiesta dell’interessato, corredata
di nuove fotografie.
2. (...) La carta di soggiorno costituisce documento di
identificazione personale per non oltre cinque anni dalla
data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a
richiesta dell’interessato, corredata di nuove fotografie.
CAPO III
ESPULSIONE E TRATTENIMENTO
Art. 18
(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)
1. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane che, ai sensi dell’articolo 13, comma 10,
del testo unico, curano l’inoltro alla competente autorità
giudiziaria del ricorso presentato all’estero, inviandone
copia anche all'autorità che ha adottato il provvedimento
impugnato.
1. La sottoscrizione del ricorso di cui all’art. 13, comma
8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una
autorità diplomatica o consolare italiana, viene autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari, che provvedono all’inoltro al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui siede l’autorità
che ha disposto l’espulsione, cui viene inviata copia del
ricorso stesso, indicando la data di presentazione del
ricorso.
2. L’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può
far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro
cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i
propri uffici.
Art. 19
(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)
1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei
confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data
di esecuzione dell’espulsione, attestata dal timbro d’uscita
di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro
documento comprovante l’assenza dello straniero dal
territorio dello Stato.
1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero
deve produrre idonea documentazione comprovante l’assenza
dal territorio dello Stato presso la rappresentanza
diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile
residenza, che provvede, verificata l’identita’ del
richiedente, all’inoltro al Ministero dell’interno.
Art. 19-bis
(Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri
espulsi)
1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in
Italia, di cui all’articolo 13, comma 13, del testo unico, è
presentata dal cittadino straniero espulso alla
rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di
appartenenza o di stabile residenza, che provvede
all’inoltro della stessa al Ministero dell’interno, previa
verifica dell’identità e autentica della firma del
richiedente nonché acquisizione della documentazione
attinente alla motivazione per la quale si chiede il
rientro.
2. La rappresentanza diplomatica italiana competente
provvede a notificare all’interessato il provvedimento del
Ministero dell’interno.
Art. 20
(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e
assistenza)
1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del
testo unico è comunicato all’interessato con le modalità di
cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento
unitamente al provvedimento di espulsione o di
respingimento.
1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza
temporanea e assistenza più vicino, in relazione alla
disponibilità dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo
unico, è comunicato all'interessato con le modalità di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4, (...) unitamente al
provvedimento di espulsione o di respingimento.
2. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato
del diritto di essere assistito, nel procedimento di
convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di
fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al
gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è
dato altresì avviso che, in mancanza di difensore di
fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato
dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria
al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato
di ufficio.
3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene
informato che in caso di indebito allontanamento la misura
del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio della
forza pubblica.
4. Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo
strettamente necessario per l’esecuzione del respingimento o
dell’espulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal
testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del
questore non è convalidato.
5. Lo svolgimento della procedura di convalida del
trattenimento non può essere motivo del ritardo
dell'esecuzione del respingimento.
5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresì dati allo
straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento
alla frontiera, in relazione all’udienza di convalida
prevista dall’articolo 13, comma 5-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Art. 21
(Modalità del trattenimento)
1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel
rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la
libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori
provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore
che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la
libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti
fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto
divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
2. Nell’ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi
occorrenti per il mantenimento e l’assistenza degli
stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari
essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà
del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.
3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza,
anche telefonica, con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono definite le modalità per
l’utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali,
nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del
centro.
4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente
presso i centri di permanenza temporanea individuati ai
sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i
luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti
necessità di soccorso sanitario.
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in
luogo di cura, debba recarsi nell’ufficio giudiziario per
essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la
competente rappresentanza diplomatica o consolare per
espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti
occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede
all’accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o
di un convivente residente in Italia, o per altri gravi
motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede,
sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad
allontanarsi dal centro per il tempo strettamente
necessario, informando il questore che ne dispone
l’accompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e
agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente
e all’autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono
accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone
trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale
della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli
appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e
cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi
attività di assistenza a norma dell’articolo 22 ovvero sulla
base di appositi progetti di collaborazione concordati con
il prefetto della provincia in cui è istituito il centro.
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza
all’interno del centro, comprese le misure strettamente
indispensabili per garantire l’incolumità delle persone,
nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di
erogazione dei servizi predisposti per le esigenze
fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale
e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal
prefetto, sentito il questore, in attuazione delle
disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e
delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per
assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento
alle finalità di cui all’articolo 14, comma 2, del testo
unico.
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure
occorrenti per la sicurezza e l’ordine pubblico nel centro,
comprese quelle per l’identificazione delle persone e di
sicurezza all’ingresso del centro, nonché quelle per
impedire l’indebito allontanamento delle persone trattenute
e per ripristinare la misura nel caso che questa venga
violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di
pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da
parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti
a fornirla.
Art. 22
(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e
assistenza)
1. Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro
di permanenza temporanea e assistenza provvede
all’attivazione e alla gestione dello stesso,
disciplinandone anche le attività, a norma dell’articolo 21,
comma 8, in conformità alle istruzioni di carattere
organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal
Ministero dell’interno, anche mediante la stipula di
apposite convenzioni con l’ente locale o con soggetti
pubblici o privati che possono avvalersi dell’attività di
altri enti, di associazioni del volontariato e di
cooperative di solidarietà sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere
disposti la locazione, l’allestimento, il riadattamento e la
manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il
posizionamento di strutture, anche mobili, la
predisposizione e la gestione di attività per la assistenza,
compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il
mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e
quant’altro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche
per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre
procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente
ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta
del Ministero dell'interno.
3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del
centro e dispone i necessari controlli sull’amministrazione
e gestione del centro.
4. Nell’ambito del centro sono resi disponibili uno o più
locali idonei per l’espletamento delle attività delle
autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza
assicurano ogni possibile collaborazione all’autorità
consolare al fine di accelerare l’espletamento degli
accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con
spese a carico del bilancio del Ministero dell’interno.
Art. 23
(Attività di prima assistenza e soccorso)
1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte
per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso
dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori
dei centri di cui all’articolo 22, per il tempo strettamente
necessario all’avvio dello stesso ai predetti centri o
all’adozione dei provvedimenti occorrenti per l’erogazione
di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura
del prefetto con le modalità e con l’imputazione degli oneri
a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese
quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.
CAPO IV
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 24
(Servizi di accoglienza alla frontiera)
1. I servizi di accoglienza previsti dall’articolo 11, comma
6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di
frontiera nei quale è stato registrato negli ultimi tre anni
il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul
territorio nazionale, nell’ambito delle risorse finanziarie
definite con il documento programmatico di cui all’articolo
3 del testo unico e dalla legge di bilancio.
2. Le modalità per l’espletamento dei servizi di assistenza,
anche mediante convenzioni con organismi non governativi o
associazioni di volontariato, enti o cooperative di
solidarietà sociale, e di informazione, anche mediante
sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del
Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro per la
solidarietà sociale.
3. Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di
accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti
o non sono attivati, è immediatamente interessato l’ente
locale per l’eventuale accoglienza in uno dei centri
istituiti a norma dell’articolo 40 del testo unico.
Art. 25
(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)
1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui
all’articolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli
enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono
finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento,
a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari
opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall’ente
locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle
risorse relative all’assistenza. Il contributo dello Stato è
disposto dal Ministro per le pari opportunità previa
valutazione, da parte della Commissione interministeriale di
cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni
interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi
ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità
indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si
intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e
logistiche specificamente destinate.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la
Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo
18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri
per le pari opportunità, per la solidarietà sociale,
dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i
rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di
consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari
opportunità, d’intesa con gli altri Ministri interessati.
3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e
di programmazione delle risorse in ordine ai programmi
previsti dal presente capo. In particolare provvede a:
a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione
nell’apposita sezione del registro di cui all’articolo 52,
comma 1, lettera c);
b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di
convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti
privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e
di integrazione sociale di cui all’articolo 26;
c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione
sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1,
sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con
decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto
con i Ministri per la solidarietà sociale, dell’interno e di
grazia e giustizia;
d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro
efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far
pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla
base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera
c).
Art. 26
(Convenzioni con soggetti privati)
1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di
assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui
all’articolo 18 del testo unico debbono essere iscritti
nell’apposita sezione del registro di cui all’articolo 42,
comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52
e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita
convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di
riferimento.
2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più
soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:
a) l’iscrizione nella apposita sezione del registro di cui
all’articolo 42, comma 2, del testo unico;
b) la rispondenza del programma o dei programmi di
assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto
intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti
con il decreto di cui all’articolo 25, comma 3, lettera c),
tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall’ente
locale;
c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi
e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.
3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di
attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente
concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli
obiettivi fissati.
4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che
attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale
sono tenuti a:
a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio
del programma;
b) effettuare tutte le operazioni di carattere
amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a
norma dell’articolo 18, comma 3, del testo unico, qualora
impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno,
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro
adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti
ai medesimi stranieri;
c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto
semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli
obiettivi intermedi raggiunti;
d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati
personali nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri
assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha
rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale
interruzione, da parte dello straniero interessato, della
partecipazione al programma.
Art. 27
(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale)
1. Quando ricorrono le circostanze di cui all’articolo 18
del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale è effettuata:
a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle
associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro
di cui all’articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati
con l’ente locale, che abbiano rilevato situazioni di
violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello
straniero;
b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia
iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di
violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel
corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.
2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la
sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il
questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per
motivi umanitari, valido per le attività di cui all'articolo
18, comma 5, del testo unico, acquisiti:
a) il parere del procuratore della Repubblica quando
ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed
il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o
questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del
pericolo;
b) il programma di assistenza ed integrazione sociale
relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della
Commissione interministeriale di cui all’articolo 25;
c) l’adesione dello straniero al medesimo programma, previa
avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in
caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalità dello stesso;
d) l’accettazione degli impegni connessi al programma da
parte del responsabile della struttura presso cui il
programma deve essere realizzato.
3. Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1,
lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del
pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all’articolo 18,
comma 5, del testo unico, può essere convertito in permesso
di soggiorno per lavoro, secondo le modalità stabilite per
tale tipo di permesso. Le quote d’ingresso definite nei
decreti di cui all’articolo 3, comma 4, del testo unico, per
l’anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in
misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al
presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per
lavoro.
3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all’articolo 18 del
testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura
“per motivi umanitari” ed è rilasciato con modalita’ che
assicurano l’eventuale differenziazione da altri tipi di
permesso di soggiorno e l’agevole individuazione dei motivi
del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il
ricorso a codici alfanumerici.
Art. 28
(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono
vietati l’espulsione o il respingimento)
1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il
questore rilascia il permesso di soggiorno:
a) per minore età, salvo l’iscrizione del minore degli anni
quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o
dell’affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente
informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti
di competenza;
a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni
quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o
dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul
territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri,
il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a
seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido
per tutto il periodo necessario per l’espletamento delle
indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di
minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale
per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere
del Comitato per i minori stranieri;
b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che
si trovano nelle documentate circostanze di cui all’articolo
19, comma 2, lettera c) del testo unico;
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea
certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si
trovano nelle circostanze di cui all’articolo 19, comma 2,
lettera d) del testo unico;
d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa
disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad
accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di
cui all’articolo 19, comma 1, del testo unico.
CAPO V
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 29
(Definizione delle quote d’ingresso per motivi di lavoro)
1. Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o
dagli accordi internazionali stipulati a norma del medesimo
testo unico, i decreti che definiscono le quote massime di
ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per
motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per il lavoro autonomo.
1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso
degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle
regioni ai sensi dell’articolo 21, comma 4ter del testo
unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro
autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene
conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal
Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui
fabbisogni di personale sanitario, di cui all’articolo 6-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale adotta le misure
occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici
centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei
dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i
Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le
rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.
2. Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali adotta le misure occorrenti
per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e
periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei
lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri
interessati, per i collegamenti occorrenti con le
rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.
3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti).
Art.30
(Sportello unico per l’immigrazione)
1. Lo Sportello unico per l’immigrazione, di cui
all’articolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un
dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della
Direzione provinciale del lavoro, è composto da almeno un
rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del
lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale
del lavoro e da almeno un appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico
viene costituito con decreto del prefetto, che può
individuare anche più unità operative di base. Con lo stesso
decreto viene designato il responsabile delle Sportello
unico, individuato in attuazione di direttive adottate
congiuntamente dal Ministro dell’interno e dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano,
in attuazione dell’articolo 22, comma 16, del testo unico,
sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione,
forme di raccordo tra lo sportello unico e gli uffici
regionali e provinciali per l’organizzazione e l’esercizio
delle funzioni amministrative in materia di lavoro,
attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e
27 del testo unico e dall’articolo 40, compreso il rilascio
dei relativi nullaosta.
2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di
cui all’articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, recante regolamento per
la razionalizzazione e l’interconnessione delle
comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di
immigrazione, nonché di procedure e tecnologie informatiche,
in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia
dei controlli e speditezza delle procedure.
Art. 30 Art. 30-bis
(Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato)
(Richiesta assunzione lavoratori stranieri)
1. L’autorizzazione al lavoro dello straniero residente
all’estero è rilasciata dalla Direzione provinciale del
lavoro competente per il luogo in cui l’attività lavorativa
dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei
limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di
cui all’articolo 29.
1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, presenta la documentazione
necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro
subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in
alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero
quello della provincia ove ha sede legale l’impresa o quello
della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa,
con l’osservanza delle modalità previste dall’articolo 22,
comma 2, del testo unico.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:
2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene
redatta su appositi moduli che facilitano l’acquisizione dei
dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i
seguenti elementi essenziali:
a) le complete generalità del titolare o legale
rappresentante dell’impresa, della sua denominazione e sede,
ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete
generalità del datore di lavoro committente;
a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o
legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la
sede e l’indicazione del luogo di lavoro;
b) le complete generalità del lavoratore straniero o dei
lavoratori stranieri che si intende assumere;
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità
del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive
della residenza all’estero e, nel caso di richiesta
numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
c) l’impegno di assicurare allo straniero il trattamento
retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o
comunque applicabili;
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto
delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di
contratto di soggiorno;
d) la sede dell’impresa e dello stabilimento ovvero del
luogo in cui verrà prevalentemente svolta l’attività
inerente al rapporto di lavoro;
d) l’impegno di cui all’articolo 8-bis, comma 1, che deve
risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per
lavoro;
e) l’indicazione delle modalità di alloggio.
e) l’impegno a comunicare ogni variazione concernente il
rapporto di lavoro.
3. Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) il certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di
commercio, industria e artigianato, munito della dicitura di
cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di
lavoro subordinato non riguardi l’attività d’impresa;
a) autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa alla
Camera di commercio, industria ed artigianato, per le
attività per le quali tale iscrizione è richiesta;
b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero
residente all’estero, sottoposto alla sola condizione
dell’effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;
b) autocertificazione della posizione previdenziale e
fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda,
la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro
ai fini fiscali, attestante la sua capacità economica.
c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a
tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a
tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore
settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una
retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per
l’assegno sociale, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. L’autorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni
dal ricevimento della domanda, previa verifica delle
condizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del testo unico
e della congruità del numero delle richieste presentate, per
il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in
relazione alla sua capacità economica e alle esigenze
dell’impresa o del lavoro a domicilio, secondo criteri
omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed
assicurativi di cui al comma 2, lettera c).
4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese
per la messa a disposizione dell’alloggio, trattenendo dalla
retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del
suo importo, la decurtazione deve essere espressamente
prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne
deve determinare la misura. Non si fa luogo alla
decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i
quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di
lavoro fissa il trattamento economico tenendo già conto che
il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione
dal datore.
5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se è
interessato alla trasmissione del nulla osta, di cui
all’articolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di
cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo
Sportello unico.
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 è presentata allo
Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del
regolamento di cui all’articolo 34, comma 2, della legge 30
luglio 2002, n. 189.
7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nulla osta
al lavoro è quello del luogo in cui verrà svolta l’attività
lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla-osta sia
stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza
o della sede legale dell’impresa, lo Sportello unico
ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove
diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall’articolo
30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della
completezza e dell’idoneità della documentazione presentata
ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione
provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica
dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo
di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del
numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo,
dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua
capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in
relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti
dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali
di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa
alla verifica della congruità in rapporto alla capacità
economica del datore di lavoro non si applica al datore di
lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano
l’autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore
straniero addetto alla sua assistenza.
9. Nei casi di irregolarità sanabile o di incompletezza
della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di
lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all’integrazione
della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti
dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico,
per la concessione del nulla-osta al lavoro subordinato e
per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro stagionale
decorrono dalla data dell’avvenuta regolarizzazione della
documentazione.
Art. 30-ter
(Modulistica)
1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della
modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le
istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello
Sportello unico sono definite con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
Art.30-quater
(Archivio informatizzato dello sportello unico)
1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel
sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui
all’articolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le
questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per
il tramite del responsabile del Centro per l’impiego, i
Centri per l’impiego, l’autorità consolare tramite il
Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del
lavoro e il competente ufficio dell’Amministrazione centrale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i
datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.
3. I dati identificativi ed informativi in materia di
immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni
da registrare nell’archivio informatizzato dello Sportello
unico sono definiti con decreto del Ministero dell’interno,
sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante
per la protezione dei dati personali.
4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti
all’archivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori
misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la
tenuta dell’archivio rispetto a quelle contenute nella legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, e nei
relativi regolamenti d’attuazione, sono disciplinate con
decreto del Ministero dell’interno, sentiti la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati
personali.
5. L’individuazione dei soggetti autorizzati alla
consultazione e le modalita’ tecniche e procedurali per la
consultazione dell’archivio di cui al comma 1 e per la
trasmissione telematica dei dati e dei documenti
all’archivio medesimo sono regolate con il decreto del
Ministro dell’interno di cui all’articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242, recante regolamento per la razionalizzazione e
l’interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni
pubbliche in materia di immigrazione in modo che, secondo le
concrete possibilità tecniche, le procedure possano
svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con
differenziazioni territoriali.
6. La documentazione originaria rimane in custodia delle
Amministrazioni e degli organi emittenti.
Art. 30-quinquies
(Verifica delle disponibilità di offerta di lavoro presso i
centri per l’impiego)
1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che
numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo
Sportello unico per l’immigrazione, per il tramite del
sistema informativo, al Centro per l’impiego competente in
relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede
legale del richiedente, ad eccezione delle richieste
nominative di lavoratori stagionali, di cui all’articolo 24,
comma 1, primo periodo, del testo unico.
2. Il Centro per l’impiego, entro il termine di venti giorni
dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite
del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo
Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle
dichiarazioni di disponibilità pervenute anche da parte di
lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di
collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca
di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.
3. Qualora il centro per l’impiego, entro il termine di cui
al comma 2, comunichi allo sportello unico ed al datore di
lavoro la disponibilità di lavoratori residenti sul
territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al
lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore
di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle
predette offerte, allo sportello unico e, per conoscenza, al
centro per l’impiego, che intende confermare la richiesta di
nullaosta relativa al lavoratore straniero.
Art.30-sexies
(Rinuncia all’assunzione)
1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione
di cui all’articolo 30-quinquies, comma 2, se sono[92]
pervenute dichiarazioni di disponibilità all’impiego da
parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per
conoscenza, al Centro per l’impiego se intende confermare la
richiesta di nulla-osta relativa al lavoratore straniero.
Art. 31
Art. 31
(Nulla osta della questura e visto d’ingresso)
(Nulla-osta dello Sportello unico e visto d’ingresso)
1. L’autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della
domanda e della documentazione di cui al comma 3
dell’articolo 30, deve essere presentata alla questura
territorialmente competente, per l’apposizione del nulla
osta provvisorio ai fini dell’ingresso.
1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal
Centro per l’impiego competente od in caso di espressa
conferma della richiesta di nulla-osta da parte del datore
di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun
riscontro del Centro per l’impiego, lo Sportello unico
richiede al questore della stessa sede, tramite procedura
telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei
confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi
all’ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e,
nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di
cui al comma 2.
2. Il nulla osta provvisorio è apposto in calce
all’autorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento, previa
verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore
straniero, motivi ostativi all’ingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti
del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.
2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del
nulla-osta qualora il datore di lavoro a domicilio o
titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi,
il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di
amministrazione della società, risultino denunciati per uno
dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata
applicata nei loro confronti una misura di prevenzione,
salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
3. Il nulla osta può essere rifiutato qualora il datore di
lavoro a domicilio o titolare di un’impresa individuale,
ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i
componenti dell’organo di amministrazione della società,
risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo
unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380
e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilità dell’interessato,
ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una
misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti
della riabilitazione.
3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali
del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei
limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a
norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.
4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e
nell’ipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma
3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore
di lavoro per il rilascio del nulla-osta, la cui validità è
di sei mesi dalla data del rilascio stesso.
5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del
lavoratore straniero e acquisito il parere del questore,
verifica l’esistenza del codice fiscale o ne richiede
l’attribuzione, secondo le modalità determinate con il
decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 11,
comma 2.
4. L’autorizzazione di cui all’articolo 30, corredata del
nulla osta di cui al presente articolo è fatta pervenire a
cura del datore di lavoro allo straniero interessato ed è da
questi presentata alla rappresentanza diplomatica o
consolare competente per il rilascio del visto di ingresso,
entro il termine di cui all’articolo 22, comma 5, del testo
unico.
6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta
formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dell’articolo
30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui
all’articolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice
fiscale, nonché il relativo nulla-osta agli uffici
consolari. Nell’ipotesi di trasmissione della documentazione
per via telematica, lo Sportello unico si avvale del
collegamento previsto con l’archivio informatizzato della
rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.
7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero
dell’avvenuto rilascio del nulla-osta, al fine di
consentirgli di richiedere il visto d’ingresso alla
rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i
termini di validità del nulla-osta.
5. Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti
di cui all’articolo 5.
8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia
pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo
straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e
rilascia, previa verifica dei presupposti di cui
all’articolo 5, il visto d’ingresso, comprensivo del codice
fiscale, entro trenta giorni dalla data di richiesta del
visto da parte dell’interessato, dandone comunicazione, per
via telematica, al Ministero dell’interno, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, all’INPS ed all’INAIL. Lo
straniero viene informato dell’obbligo di presentazione allo
Sportello unico, entro otto giorni dall’ingresso in Italia,
ai sensi dell’articolo 35 .
Art. 32
(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)
1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare
in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui
all’articolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed
aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a
tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro
stagionale, e sono tenute nell’ordine di presentazione delle
domande di iscrizione.
2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle
schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a
compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato
di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell’interno, contenente:
2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle
schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a
compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato
di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie
di cui all’articolo 32-bis, con il concerto del Ministro per
gli italiani nel mondo, contenente:
a) Paese d’origine;
b) numero progressivo di presentazione della domanda;
c) complete generalità;
d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a
tempo determinato, a tempo indeterminato;
e) capacità professionali degli interessati o loro
appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori,
qualifica o mansione;
f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle
lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze
di lavoro nel Paese d’origine o in altri Paesi;
h) l’eventuale diritto di priorità per i lavoratori
stagionali che si trovano nelle condizioni previste
dall’articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla
esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da
cui risulti la data di partenza dall’Italia al termine del
precedente soggiorno per lavoro stagionale.
3. I dati di cui al comma 2, nell’ordine di priorità di
iscrizione, sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del
Ministero degli affari esteri, al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per essere inseriti nell’Anagrafe
annuale informatizzata di cui all’articolo 21, comma 7, del
testo unico, istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale —
Direzione Generale per l’Impiego — Servizio per i problemi
dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via
telematica, per il tramite della rappresentanza
diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che, previa verifica formale della
rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione
mediante l’inserimento nel sistema informativo delle
Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono
distinte per Paesi di provenienza.
4. L’interessato, iscritto nelle liste di lavoratori
stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione
nella lista.
4. L’interessato, iscritto nelle liste di lavoratori
stranieri di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione
nella lista.
Art.32-bis
(Liste dei lavoratori di origine italiana)
1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare è
istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di
cui all’articolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed
aggiornato secondo le modalità previste dall’articolo 32,
commi 1 e 2. La scheda, di cui all’articolo 32, comma 2,
contiene, per tali lavoratori, l’indicazione del grado di
ascendenza.
2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica
quanto previsto dall’articolo 32, comma 4.
3. Ai fini dell’inserimento nel sistema informativo delle
Direzioni provinciali del lavoro di cui all’articolo 33,
comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti
elenchi.
Art. 33
(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle
liste)
1. I dati di cui all’articolo 32 sono immessi nel Sistema
informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a
disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata
richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino
alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono
posti a disposizione dei datori di lavoro e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le
modalità previste dall’articolo 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
1. I dati di cui all’articolo 32 sono immessi nel Sistema
informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a
disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata
richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino
alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono
posti a disposizione dei datori di lavoro e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le
modalità previste dall’articolo 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo
di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai
nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli
articoli 30 e 31 del presente regolamento.
2. Le richieste di nulla-osta al lavoro per ciascun tipo di
rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai
nominativi iscritti nelle liste, con le modalità di cui agli
articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.
2-bis. Nell’ipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto
previsto nell’articolo 30-bis, lo Sportello unico
acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni
provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte
nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5, del testo
unico.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi
della scelta nominativa, per le richieste numeriche si
procede nell’ordine di priorità di iscrizione nella lista, a
parità di requisiti professionali.
Art. 34
Art. 34
(Prestazione di garanzia)
(Titoli di prelazione)
1. Sono ammessi a prestare la garanzia di cui all’articolo
23 del testo unico i cittadini italiani ed i cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un
permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un
anno, i quali abbiano una capacità economica adeguata alla
prestazione della garanzia di cui al comma 2 e nei cui
confronti non sussistano le condizioni negative di cui
all’articolo 31, comma 3.
1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e
di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione
da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dell’articolo
23, comma 1, del testo unico, e sono stabiliti i criteri per
la loro valutazione. I programmi sono presentati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito
il Ministero degli affari esteri, procede all’istruttoria e,
congiuntamente con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, provvede alla relativa
valutazione e all’eventuale approvazione, dando precedenza
ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con
il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dell’articolo
21, comma 4 ter, del testo unico.
2. La garanzia può essere prestata, per non più di due
stranieri per ciascun anno e deve riguardare:
2. I lavoratori in possesso dell’attestato di qualifica
ovvero di frequenza con certificazione delle competenze
acquisite, conseguito nell’ambito dei predetti programmi
sono inseriti in apposite liste istituite presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
a) l’assicurazione obbligatoria al servizio sanitario
nazionale;
b) la disponibilità di un alloggio idoneo;
c) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non
inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, con i
criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del
testo unico;
d) il pagamento delle spese di rimpatrio.
3. La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2,
lettere a), c) e d) è prestata mediante fideiussione o
polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso
la questura competente all’atto della presentazione della
domanda di autorizzazione all’ingresso di cui all’articolo
23, comma 1, del testo unico. Il titolo è restituito:
3. Le liste di cui al comma 2, distinte per paesi di
origine, constano di un elenco di nominativi contenente il
Paese di origine, le complete generalità, la qualifica
professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana,
il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo
determinato o indeterminato, nonché l’indicazione del
programma formativo svolto e del rispettivo settore di
impiego di destinazione.
a) immediatamente se l’autorizzazione non è concessa;
b) a seguito della comunicazione della rappresentanza
diplomatica o consolare che il visto di ingresso non è stato
concesso;
c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, a norma dell’articolo 36.
4. La prestazione relativa all’alloggio può essere attestata
mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilità,
corredata delle certificazioni richieste dall’articolo 16,
comma 4, lettera b).
4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione,
tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali
del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con
la richiesta di nulla-osta al lavoro ai sensi dell’articolo
22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui
abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta
nominativa di nulla-osta di cui all’ articolo 22, comma 2,
del testo unico. Il nulla-osta al lavoro per tali lavoratori
è rilasciato senza il preventivo espletamento degli
adempimenti previsti dall’articolo 22, comma 4, del testo
unico.
5. Sono altresì ammesse a prestare la garanzia di cui
all’articolo 23 del testo unico le associazioni
professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del
volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da
almeno tre anni, quando:
5. I lavoratori inseriti nell’elenco hanno un diritto di
priorità, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese,
secondo l’ordine di iscrizione nelle liste, ai fini della
chiamata numerica di cui all’ articolo 22, comma 3, del
testo unico.
a) sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative
previste dall’articolo 52 e seguenti;
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